Parma

Stagione calcistica 2023/2024 – incontri di calcio o stadio “Ennio Tardini”

Ordinanza divieto di vendita, somministrazione e consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore ai 5° in contenitori di qualunque specie e materiale nelle tre ore antecedenti l’inizio della gara sportiva e nell’ora successiva il termine della stessa

PARMA – Il Sindaco, Michele Guerra, dando seguito alle istanze espresse dalla Questura di Parma in tema di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, in occasione degli incontri di calcio previsti allo stadio Ennio Tardini per la stagione 2023 – 2024, ha adottato apposita ordinanza con la quale è previsto divieto di vendita, somministrazione e consumo di sostanze alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore ai 5° in contenitori di qualunque specie e materiale nelle tre ore antecedenti l’inizio della gara sportiva e nell’ora successiva il termine della stessa.  

Nello specifico, l’ordinanza prevede che nelle tre ore antecedenti e nell’ora successiva alla fine di tutti gli incontri di calcio che si svolgeranno presso lo stadio “Ennio Tardini” nella stagione calcistica Serie B 2023-2024, con valenza nel perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese, via Zarotto, via Montebello, via Bizzozero, viale Solferino, viale Partigiani d’Italia, viale Martiri della Libertà, sia previsto il divieto di vendita, somministrazione e consumo (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente ai pasti) di bevande alcoliche e superalcoliche con gradazione superiore a 5° in contenitori di qualunque specie e materiale. È altresì previsto il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere inferiori a 5° in contenitori di vetro e/o in lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita e la somministrazione in contenitori di carta o plastica.

Sanzioni. Fatto salvo eventuali fattispecie penali, l’inottemperanza all’ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7-bis, c.1 e 1-bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

 

 

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Pubblicato da
Roberto Di Biase

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