Sostegno terremotati

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“Ordinanza male interpretata, tutela per i terremotati”. Confconsumatori a fianco dei terremotati di Umbria, Lazio e Marche per la corretta interpretazione dell’ordinanza sul contributo di autonoma sistemazione

ParmaPARMA – Con l’applicazione dell’ordinanza 614 del 12 novembre 2019, in relazione all’articolo 1 comma 2 (decorrenza revoca contributo autonoma sistemazione), e l’applicazione dei nuovi termini, centinaia di terremotati che si trovano nelle zone colpite di Umbria, Lazio e Marche, vedrebbero interrotti ingiustamente i contributi erogati dagli Enti Locali che hanno male interpretato la normativa, intendendo che il contributo verrebbe revocato retroattivamente fino al novembre del 2019 e causando, così, lo sconcerto dei cittadini.

Considerati gli appelli dei cittadini delle regioni terremotate e l’interpretazione dell’ordinanza, ad avviso di Confconsumatori non corretta, che paventerebbe ai terremotati la revoca retroattiva del contributo di autonoma sistemazione, l’associazione è intervenuta inviando una nota ufficiale al dipartimento della Protezione Civile per richiamare, testo alla mano, il contenuto dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza in oggetto e la sua corretta interpretazione.

«L’ordinanza 614 del 12 novembre 2019, pubblicata in G.U. – spiega Marco Festelli, vice presidente nazionale di Confconsumatori – è chiarissima sul punto. Ovvero, dal beneficio si decade, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, se non si rende la dichiarazione nel termine di 120 giorni dal 12 novembre 2019, ovvero se la dichiarazione si rende, entro lo stesso termine, senza possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere a, b, c, d, d-bis, e, f, g del comma 1».

Così, infatti, recita la norma al Comma 2.: “Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 i soggetti che: a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.)”.

«Per l’effetto – precisa Festelli – della sospensiva amministrativa COVID (23.2.2020-15.5.2020, ai sensi dell’articolo 37 D.L. 23/2020), anche il termine di cui al comma 1 scade in realtà il 2 giugno 2020».

Pertanto, i legittimi beneficiari, sulla scorta della precedente normativa, che non depositino la domanda, oppure la inviino senza attestare la presenza di tutti i requisiti essenziali (nuovi requisiti essenziali), dovranno vedersi revocato il contributo a partire dal 1° Giugno 2020 e non retroattivamente dal novembre 2019, come alcuni Comuni sostengono.

Confconsumatori confida dunque i che il Dipartimento di Protezione Civile ricordi agli enti locali, erogatori del contributo, la dizione letterale della norma emanata nell’ordinanza in questione. Eventuali distorsioni ed interpretazione scorrette creerebbero solo contenziosi giudiziari inutili.

Confconsumatori ricorda che le proprie sedi territoriali sono a disposizione per ogni eventuale assistenza (Link agli sportelli di Confconsumatori).