In sintesi, l’ordinanza chiede a tutti i cittadini e ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche, di tenere alcuni comportamenti, tra cui:
· di non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
· di garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua;
· di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazioni;
· di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
· di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;.
· di svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
· di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
Allo stesso scopo, l’ordinanza impone inoltre di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza.
L’ordinanza contiene poi particolari indicazioni – che hanno sempre lo scopo di evitare gli accumuli di acqua attraverso una corretta manutenzione delle aree e dunque evitare la possibilità che si creino focolai di larve – per determinate categorie:
· ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l’effettiva disponibilità di corsi d’acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse, di curare la manutenzione dei corsi d’acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d’acqua; eliminare le eventuali sterpaglie;
· a tutti i conduttori di orti e di vivai di eseguire l’annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da impedire la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; chiudere con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua;
· ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad impedire che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
· ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da impedire raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per impedire accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;
· ai responsabili dei cantieri di non raccogliere acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da impedire raccolte d’acqua; provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da impedire raccolte di acque meteoriche; provvedere, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei materiali stoccati all’aperto o in alternativa entro 5 giorni da ogni pioggia;
· ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione; assicurare, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
· a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia; chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua; eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre 2017 e prevede che sia permesso l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane. La mancata osservanza di queste prescrizioni potrà essere sanzionata con multe da 148 a 594 euro in caso di violazioni al Codice della Strada oppure con sanzioni da 100 a 600 euro per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e per le restanti violazioni accertate che non sono disciplinate da normative di riferimento.
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