RIMINI – Entra in vigore venerdì 1° aprile l’ordinanza che contiene le misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della zanzara tigre. Le misure sono rivolte a tutti i soggetti pubblici e privati e in particolare alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche (come cantieri, aree dismesse, depositi, vivai, attività produttive e commerciali) dove possono formarsi raccolte d’acqua che dunque possono favorire il proliferarsi degli insetti.
In sintesi, l’ordinanza chiede a tutti i cittadini e ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta di acque meteoriche, di tenere alcuni comportanenti, tra cui:
– non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, balconi e lastrici solari, contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
– garantire, negli immobili coperti a terrazza, il perfetto scolo delle acque meteoriche senza ristagno di acqua;
– procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua che si dovesse accumulare nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da impedire accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta oppure allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
– trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida;
– di riempire i vasi portafiori dei cimiteri con sabbia umida qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
– svuotare le fontane, i laghetti ornamentali e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
– tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
Allo stesso scopo, l’ordinanza impone inoltre di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza.
L’ordinanza contiene poi particolari indicazioni – che hanno sempre lo scopo di evitare gli accumuli di acqua attraverso una corretta manutenzione delle aree e dunque evitare la possibilità che si creino focolai di larve – per determinate categorie: per chi ha la responsabilità di corsi d’acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse; a chi si occupa di orti e di vivai; ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali; ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni; ai responsabili dei cantieri; a chi ha in gestione contenitori per raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole. Tutte le prescrizioni sono contenute nell’ordinanza disponibile all’albo pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.rimini.it.
L’ordinanza è valida fino al 31 ottobre e prevede che sia permesso l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale delle ditte incaricate della disinfestazione e della pulizia dei tombini di raccolta delle acque piovane. La mancata osservanza di queste prescrizioni potrà essere sanzionata con multe da 148 a 594 euro in caso di violazioni al Codice della Strada oppure con sanzioni da 100 a 600 euro per le violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e per le restanti violazioni accertate che non sono disciplinate da normative di riferimento.
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