Ordinanza in vigore dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024. Provvedimenti validi dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e tutte le domeniche (tranne 24 e 31/12/2023 e 31/03/2024)
FERRARA – Per migliorare la qualità dell’aria e contrastare la presenza di micropolveri, Ferrara torna a mettere in campo le limitazioni per i veicoli più inquinanti e per una serie di fonti di riscaldamento. Da domenica 1 ottobre 2023 a martedì 30 aprile 2024, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche (ossia tutte le domeniche ad eccezione del 24 e 31 dicembre 2023 e del 31 marzo 2024) saranno infatti nuovamente in vigore i provvedimenti annuali, adottati su base regionale, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, secondo le modalità già previste fino allo scorso aprile.
In base alla nuova ordinanza adottata firmata nel pomeriggio di ieri, 28 settembre 2023, dal Sindaco di Ferrara (in allegato scaricabile a fondo pagina), per contenere le emissioni inquinanti, torna in vigore anche il divieto, sempre dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, di utilizzare caminetti aperti e generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore a 3 stelle, negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento, oltre al divieto di abbruciamenti di residui vegetali. Vietata anche l’installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.
L’ordinanza comunale è stata redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2020, nella delibera di Giunta regionale relativa alla “Proposta di Piano Aria integrato regionale PAIR 2030” e nell’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano (sottoscritto nel 2017).
Dall’1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, quindi, dal lunedì al venerdì, e tutte le domeniche (tranne il 24 e il 31 dicembre 2023, e il 31 marzo 2024) dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’): i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel o gpl-diesel o metano-diesel fino a euro 4 compreso, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1.
Invariato anche il sistema di controllo della qualità dell’aria, a cura di Arpae, da cui dipende l’eventuale adozione delle MISURE EMERGENZIALI. Il Bollettino Arpae sarà infatti emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) e indicherà se, a partire dal giorno successivo, saranno attivate o meno le misure emergenziali, sulla base dell’eventuale previsione di superamento dei limiti giornalieri di legge di PM10 nell’aria per il giorno di controllo e per i due successivi. Nelle giornate di validità delle misure emergenziali le limitazioni ordinarie alla circolazione saranno estese, sempre dalle 8.30 alle 18.30, anche ai DIESEL EURO 5, GPL/DIESEL e METANO/DIESEL EURO 5 ed entreranno in vigore altre disposizioni tra cui la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (v. sotto tutti i dettagli sulle misure emergenziali).
>> I POSSESSORI DI VEICOLI DELLE CATEGORIE PIÙ INQUINANTI SONO INVITATI A CONTROLLARE IL BOLLETTINO ARPAE (IN USCITA OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ) PER VERIFICARE L’EVENTUALE ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE EMERGENZIALI.
Resta attivo in Emilia Romagna il servizio Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), che offre la possibilità ai proprietari dei veicoli più inquinanti di disporre di una quantità annua di km (fissata in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo) da poter percorrere (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche) sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma sarà monitorato tramite una scatola nera (black-box), da installare a bordo, che rileva i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Tutte le misure al riguardo sono contenute in una specifica ordinanza del Sindaco di Ferrara con validità dall’1 gennaio 2023 al 30 giugno 2024 (per tutti i dettagli v. comunicato sul progetto Move-In su CronacaComune del 29 dicembre 2022).
>> LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE A FERRARA DALL’1 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ E NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE
QUESTE NEL DETTAGLIO TUTTE LE MISURE:
Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti sono valide nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) DALL’1 GENNAIO AL 30 APRILE 2023, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE (TUTTE LE DOMENICHE DI OGNI MESE, AD ECCEZIONE DEL 24 DICEMBRE 2023, 31 DICEMBRE 2023 E 31 MARZO 2024) DALLE 8.30 ALLE 18.30.
I VEICOLI INTERESSATI DAI DIVIETI di circolazione sono in particolare quelli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel o gpl-diesel o metano-diesel fino a euro 4 compreso, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1.
>> LE DEROGHE VALIDE SEMPRE (nei giorni feriali, nelle domeniche ecologiche e nelle giornate di validità delle misure emergenziali):
Possono SEMPRE circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico e gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali (art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).
L’ordinanza del Comune di Ferrara contiene l’indicazione di una serie di itinerari stradali e di parcheggi esclusi dai divieti di circolazione, oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti. Tra questi sono, ad esempio, esclusi i veicoli “utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria”; quelli “a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate, previa compilazione di apposito modulo; quelli “diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario”; e quelli “appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione”.
Esclusi anche i “veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza, e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale”; e i “veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri”.
>> FESTIVITÀ
Le limitazioni alla circolazione NON saranno in vigore nelle giornate festive di: venerdì 8 dicembre 2023, lunedì 25 dicembre 2023, martedì 26 dicembre 2023, lunedì 1 gennaio 2024, lunedì 1 aprile 2024 e giovedì 25 aprile 2024
>> DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
L’ordinanza prevede inoltre che su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:
– è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l’obbligo di conservare la pertinente documentazione.
– È VIETATO, DALL’1 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024 nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva INFERIORE o UGUALE a 2 stelle e l’utilizzo di camini aperti.
– SONO VIETATI, DALL’1 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024 abbruciamenti di residui vegetali.
– È VIETATA l’installazione di generatori con classe di prestazione emissiva INFERIORE a 4 stelle.
>> MISURE EMERGENZIALI
L’adozione delle misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria (1 ottobre 2023 – 30 aprile 2024), avviene quando le previsioni sulla qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero di legge di PM10 nell’aria per tre giorni a decorrere da quello di controllo in almeno una stazione della provincia. Il Bollettino di Arpae è emesso OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ (giorni di controllo). Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo.
In caso di attivazione delle misure emergenziali, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli DIESEL FINO A EURO 5, i veicoli GPL/DIESEL O METANO/DIESEL FINO A EURO 5 e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, gpl/diesel e metano/diesel euro 5).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.
>> LE SANZIONI PREVISTE PER L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI
L’inosservanza dei divieti di circolazione contenuti nell’ordinanza è punita con sanzione amministrativa. In particolare per quanto riguarda la circolazione con veicoli di categoria inquinante non ammessa, si applica la sanzione di cui all’Art. 7 c. 1 lettera b) e c. 13 bis del C.d.S., che prevede una sanzione di 168 euro da pagarsi entro 60 gg. ovvero di 117,60 euro se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione. Qualora il conducente incorra in più violazioni nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
L’inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
L’inosservanza degli altri obblighi e divieti contenuti nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000 (da 25 a 500 euro).