Qualità dell’aria: fino al 31 marzo 2025 anche a Ferrara limitazioni per i veicoli più inquinanti e le fonti di riscaldamento

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Limitazioni alla circolazione da lun a ven 8.30-18.30 e nelle domeniche ecologiche

FERRARA – Ferrara prosegue il proprio impegno per ridurre la concentrazione di polveri sottili e, come ogni autunno, conferma l’adozione di limitazioni per i veicoli più inquinanti e una serie di altre misure per migliorare la qualità dell’aria.
In base alla nuova ordinanza firmata oggi, 7 ottobre 2024, dal Sindaco di Ferrara, FINO AL 31 MARZO 2025, saranno, infatti, nuovamente in vigore i provvedimenti annuali, adottati su base regionale, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, secondo le modalità già previste fino al marzo scorso. Pertanto, fino al 31 marzo prossimo, dal lunedì al venerdì, e tutte le domeniche (tranne l’8 e il 22 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025) dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’): i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel fino a euro 4 compreso, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1.

Inoltre, per contenere le emissioni inquinanti, torna in vigore anche il divieto, sempre fino al 31 marzo 2025, di utilizzare focolari aperti e generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore a 3 stelle, negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento, oltre al divieto di abbruciamenti di residui vegetali.

Durante tutta la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale sarà poi in vigore l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, e nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

In vigore, infine, in via strutturale per tutto l’anno, l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento.

L’ordinanza comunale è stata redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Aria Integrato Regionale PAIR 2030 e nell’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano (sottoscritto nel 2017).

Resta invariato, rispetto agli anni passati, anche il sistema di controllo della qualità dell’aria, a cura di Arpae, da cui dipende l’eventuale adozione delle MISURE EMERGENZIALI. Il Bollettino Arpae sarà infatti emesso, fino al 31 marzo 2025, ogni lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) e indicherà se, a partire dal giorno successivo, saranno attivate o meno le misure emergenziali, sulla base dell’eventuale previsione di superamento dei limiti giornalieri di legge di PM10 nell’aria. Nelle giornate di validità delle misure emergenziali le limitazioni ordinarie alla circolazione saranno estese, sempre dalle 8.30 alle 18.30, anche ai DIESEL EURO 5, ed entreranno in vigore altre disposizioni.

>> I POSSESSORI DI VEICOLI DELLE CATEGORIE PIî INQUINANTI SONO INVITATI A CONTROLLARE IL BOLLETTINO ARPAE (IN USCITA OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ) PER VERIFICARE L’EVENTUALE ENTRATA IN VIGORE DELLE MISURE EMERGENZIALI.

Resta, infine, attivo in Emilia Romagna il servizio Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), che offre la possibilità ai proprietari dei veicoli più inquinanti di disporre di una quantità annua di km (fissata in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo) da poter percorrere (non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche) sull’intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR). Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore (tranne nei periodi di misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche), ma sarà monitorato tramite una scatola nera (black-box), da installare a bordo, che rileva i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Tutte le misure al riguardo sul sito regioneer.it/move-in.

>> LA SCHEDA
LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE A FERRARA DALL’1  OTTOBRE 2024 AL 31 MARZO 2025 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE

QUESTE NEL DETTAGLIO TUTTE LE MISURE:

Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti sono valide nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) DALL’1 OTTOBRE 2024 AL 31 MARZO 2025, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ E NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE (tutte le domeniche di ogni mese, dell’8 e del 22 dicembre 2024 e del 5 gennaio 2025) DALLE 8.30 ALLE 18.30.

I VEICOLI INTERESSATI DAI DIVIETI di circolazione sono in particolare quelli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel o gpl-diesel o metano-diesel fino a euro 4 compreso, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1.

>> LE DEROGHE VALIDE SEMPRE (nei giorni feriali, nelle domeniche ecologiche e nelle giornate di validità delle misure emergenziali):

Possono SEMPRE circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico e gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali (art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).

L’ordinanza del Comune di Ferrara contiene l’indicazione di una serie di itinerari stradali e di parcheggi esclusi dai divieti di circolazione (vedi a fondo pagina MAPPA SCARICABILE e ELENCO VIE nel testo dell’ordinanza scaricabile a fondo pagina), oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti. Tra questi sono, ad esempio, esclusi dai divieti di circolazione i “veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza”; i “veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili”; i “veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo”; i “veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, e i veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine”; i “veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico”; i “veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale”. Esclusi anche i “veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima”; i veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea”: i veicoli di “operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro”; oltre a carri funebri e veicoli al seguito, veicoli di autoscuole, o per trasporto di giornali”.

>> FESTIVITÀ

Le limitazioni alla circolazione NON saranno in vigore nelle seguenti giornate festive:
1/11/2024,
25/12/2024,
26/12/2024,
1/01/2025,
6/01/2025

>> DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

L’ordinanza prevede inoltre che su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

è obbligatorio (durante tutto l’anno) utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 Kw, pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l’obbligo di conservare la pertinente documentazione.

– durante tutta la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale è in vigore l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, e nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.

– È vietato, dall’1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e l’utilizzo di focolari aperti.

– Sono vietati, dall’1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 abbruciamenti di residui vegetali. Vietata anche qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto a scopo di intrattenimento, come falò o fuochi d’artificio (in deroga sono consentiti due eventi autorizzati dall’amministrazione comunale, salvo nel caso in cui siano in vigore le misure emergenziali).

>> MISURE EMERGENZIALI

In caso di attivazione delle misure emergenziali, sulla base del Bollettino Arpae emesso OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ (giorni di controllo), a partire dalla giornata seguente all’emissione e fino al successivo giorno di controllo incluso, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:

–  il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli DIESEL FINO A EURO 5, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, euro 5).

– il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”

– il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

>> MISURE AGGIUNTIVE

Nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025 sono previste misure aggiuntive, qualora siano raggiunti in una delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della propria rete locale ‘Ferrara’ i 25 superamenti del valore limite giornaliero PM10 e ci sia il rischio di eccedere i 35 giorni entro la fine dell’anno, così come disposto dall’art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione al PAIR 2030. Pertanto, in condizioni emergenziali, è prevista l’adozione delle seguenti misure aggiuntive:

a) in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “5 stelle;

b) in tutto il territorio comunale il divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici.

>> LE SANZIONI PREVISTE PER L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI

L’inosservanza dei divieti di circolazione contenuti nell’ordinanza è punita con sanzione amministrativa. In particolare per quanto riguarda la circolazione con veicoli di categoria inquinante non ammessa, si applica la sanzione di cui all’Art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada, che prevede una sanzione da 168 a 679 euro. Qualora il conducente incorra in più violazioni nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di abbruciamento sono punite con sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023.

Link utili: 

– Liberiamo l’aria
– Pair 2030
>> Bollettino misure emergenziali: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali
>> Situazione qualità dell’aria nella provincia di Ferrara (dati giornalieri ultimi 14 giorni) https://www.arpae.it/qualita-aria/bollettino-qa-provinciale/fe
>> Previsioni qualità dell’aria in Emilia Romagna: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/previsioni/previsioni-di-qualita-dellaria/previsioni-di-qualita-dellaria