La nuova ordinanza del Comune di Ferrara in vigore fino al 31 gennaio 2021. Confermate anche le misure sulle fonti di riscaldamento
FERRARA – In linea con le direttive concordate in ambito regionale, anche a Ferrara si rafforzano le misure per il contenimento delle micropolveri nell’aria. Una nuova ordinanza (in allegato scaricabile a fondo pagina), firmata dal Sindaco di Ferrara oggi, 11 gennaio, e valida fino al 31 gennaio prossimo, estende infatti le limitazioni alla circolazione nel centro abitato cittadino, già previste dall’1 ottobre scorso, a una ulteriore serie di categorie di veicoli tra i più inquinanti. Dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle 8,30 alle 18,30, non potranno infatti circolare: i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1, oltre alle già previste categorie dei veicoli diesel fino a euro 3 compreso.
Il provvedimento comunale tiene conto infatti di quanto contenuto dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 2 dell’8 gennaio 2021 che prevede un ulteriore slittamento delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel euro 4 (inizialmente previste da misure regionali e del Bacino Padano a partire dall’1 ottobre 2020 e poi rinviate all’11 gennaio 2021), che troveranno “applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria […] attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021”.
Le limitazioni alla circolazione contenute nell’attuale ordinanza comunale saranno quindi in vigore fino al 31 gennaio 2021, in previsione dell’adozione di un nuovo provvedimento che trovi applicazione nel periodo successivo, sulla base delle nuove indicazioni che giungeranno dalla Regione nei prossimi giorni.
Resta invariato e sempre valido anche il divieto di utilizzare caminetti aperti e stufe a legna o pellet per il riscaldamento domestico, di classe 1 e 2 stelle, negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento.
LE LIMITAZIONI IN VIGORE DALL’11 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021
Le limitazioni sono valide nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) DALL’11 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2021 compresi, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 18,30, oltre che nelle DOMENICHE ECOLOGICHE.
I VEICOLI INTERESSATI DAI DIVIETI di circolazione sono in particolare quelli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a euro 3, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1.
POSSONO CIRCOLARE dunque i veicoli a benzina euro 3 o superiori, i veicoli diesel euro 4 e superiori, i ciclomotori e motocicli euro 2 o superiori, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina euro 2 o superiore.
Possono inoltre sempre circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico e gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali (art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).
L’ordinanza del Comune di Ferrara contiene l’indicazione di una serie di itinerari stradali e di parcheggi esclusi dai divieti di circolazione, oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti. Tra questi sono, ad esempio, esclusi i veicoli “utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria”; quelli “a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate, previa compilazione di apposito modulo; quelli “diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario”; e quelli “appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione”.
Esclusi anche i “veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza, e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale”; e i “veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri”.
Le limitazioni saranno in vigore, sempre dalle 8.30 alle 18.30, anche nella DOMENICA ECOLOGICA del 24 gennaio 2021.
DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
L’ordinanza prevede inoltre che:
– su tutto il territorio comunale è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l’obbligo di conservare la pertinente documentazione.
– E’ VIETATO, DALL’11 GENNAIO AL 30 MARZO 2021 nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva INFERIORE o UGUALE a 2 stelle e l’utilizzo di camini aperti.
MISURE EMERGENZIALI 2021
L’adozione delle misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria (11 gennaio – 31 gennaio 2021), è prevista nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell’ambito territoriale della Provincia di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10, nei 3 giorni precedenti il controllo.
In questi casi, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso saranno in vigore le seguenti misure emergenziali:
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1(in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo
intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.
LE SANZIONI PREVISTE PER L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI
L’inosservanza dei divieti di circolazione contenuti nell’ordinanza è punita con sanzione amministrativa. In particolare per quanto riguarda la circolazione con veicoli di categoria inquinante non ammessa, si applica la sanzione di cui all’Art. 7 c. 1 lettera b) e c. 13 bis del C.d.S., che prevede una sanzione di 168 euro da pagarsi entro 60 gg. ovvero di 117,60 euro se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione. Qualora il conducente incorra in più violazioni nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
L’inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
L’inosservanza degli altri obblighi e divieti contenuti nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000 (da 25 a 500 euro).