Le modalità di somministrazione e vendita bevande durante la stagione calcistica
FERRARA – Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti il Settore Pianificazione Territoriale / Servizio Commercio del Comune di Ferrara ha emanato un’Ordinanza relativa al “Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa), divieto vendita per asporto di bevande di qualunque genere in recipienti di vetro o metallo, divieto di vendita di bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone in occasione delle partite di calcio presso lo stadio P. Mazza – stagione 2016 – 2017”.
Questo il testo integrale del provvedimento (Pg.92040/2016 del 12/05/2016):
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/SERVIZIO COMMERCIO COMUNE DI FERRARA
“Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa), divieto vendita per asporto di bevande di qualunque genere in recipienti di vetro o metallo, divieto di vendita di bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone in occasione delle partite di calcio presso lo stadio “P. Mazza” – Stagione 2016 – 2017″.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota della Questura di Ferrara – pervenuta il 10/08/16 P.G. n. 91225 del 10/08/16 – nella quale si chiede, come per le precedenti stagioni che, al fine di evitare incidenti e turbative a causa dell’uso sconsiderato di bevande alcoliche da parte dei tifosi o di impedire il regolare svolgimento delle gare calcistiche della imminente stagione 2016 – 2017 presso lo stadio “P.Mazza”, si dispongano i seguenti divieti:
divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa), nonche’ divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro o metallo e altresì la vendita di bevande alcoliche in recipienti di plastica o cartone, due ore prima dell’orario di inizio e fino a un’ora dopo il termine degli incontri di calcio, previsti nelle giornate di sabato o nelle altre giornate in cui la S.P.A.L. 2013 disputerà le partite in programma, oltre che in occasione di tutti gli incontri serali presso lo stadio “P. Mazza” e per le partite amichevoli e di Coppa Italia.
RITENUTO doveroso ottemperare a quanto rilevato
VISTO l’art. 9 del T.U.L.P.S.;
D I S P O N E
IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE “PAOLO MAZZA”,
DUE ORE PRIMA DELL’ORARIO DI INIZIO E FINO A UN’ORA DOPO IL TERMINE DEGLI INCONTRI DI CALCIO,
a tutti gli esercizi di somministrazione autorizzati all’interno dello stadio comunale ed a quelli esterni (compresi i circoli) nonché alle attività di commercio su area pubblica, alle attività di phone-center, agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato,
dislocati nell’area circostante lo stadio comunale e, più precisamente, che si trovano all’interno o sul perimetro comprendente: P.LE STAZIONE (compreso il pubblico esercizio all’interno del sedime ferroviario), VIA SAN GIACOMO, VIA DARSENA (da Via San Giacomo a C.so Isonzo), C.SO ISONZO, VIA POLEDRELLI, VIA ORTIGARA,V.LE COSTITUZIONE e VIA FELISATTI;
E’ VIETATA la vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro e metallo ;
E’ VIETATA la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (birra compresa);
E’ VIETATA la vendita di alcolici in recipienti di plastica o cartone;
I divieti avranno efficacia anche per le partite amichevoli e di Coppa Italia
DISPONE, altresì: sono esclusi dal divieto di somministrazione di bevande alcoliche le attività di ristorazione (ristoranti e pizzerie), limitatamente al servizio al tavolo.
La dirigente Dott.ssa E. Benvenuti