RIMINI – In relazione all’ordinanza del 18 marzo del presidente della Regione Emilia-Romagna che, per contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone, ha disposto che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita:
- lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali;
- limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie;
- non è invece consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Si ritiene utile precisare, innanzitutto, che relativamente alle strade provinciali quella che fa fede ai fini dell’ordinanza regionale è la classificazione redatta dalla Provincia di Rimini (delibera di Giunta n. 200/2010 e decreto presidenziale n. 78/2015) in quanto Ente proprietario.
Precisato che non sono presenti strade extraurbane principali (classificate come B) nel territorio provinciale, le strade extraurbane secondarie (classificate come C) che vi insistono, e per le quali è disposta l’apertura degli esercizi limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica, sono le seguenti:
SP 17 “Saludecese”, Km 0+000 – km 0+960 e Km 2+100 – km 3+080
SP 17 “Saludecese Variante Pianventena”, Km 0+000 – km 3+360
SP 18 “Conca”, Km 8+575 – km 9+775
SP 49bis “Gronda”, Km 0+000 – km 1+790
SP 73 “Pontaccio-Macello”, Km 0+290 – km 1+930
SP 136 “Santarcangiolese”, Km 0+000 – km 3+360
SP 2 “Trasversale Conca”
Tutte le altre strade provinciali (tratti della SP 258 “Marecchiese” inclusi) rientrano fra quelle per cui l’ordinanza regionale non consente l’apertura degli esercizi nelle aree di servizio e rifornimento.