«Occorre tenere sempre presente – sottolinea Fabio Leonelli, comandante della Polizia provinciale – che raccogliere castagne in un fondo privato è un reato, anche se non ci sono appositi cartelli di segnalazione della proprietà. Spetta al raccoglitore, infatti, informarsi sulla proprietà privata, comunale o demaniale dei terreni».
In caso di trasgressione scatta quanto previsto dal codice penale all’articolo 624, sul furto punibile “a querela dell’offeso”, e all’articolo 626 che, tra l’altro, punisce con la reclusione fino a un anno e multa fino a duecentosei euro se il fatto consiste «nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto», oltre all’articolo 2043 del codice civile sui “risarcimenti per fatto illecito”.
La Polizia provinciale, inoltre, raccomanda comunque i proprietari dei castagneti di installare l’apposita segnaletica “Proprietà privata divieto di raccolta castagne art. 624 e 625 del codice penale e articolo 2043 del codice civile”.
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