FERRARA – A seguito delle rilevazioni di Arpae che hanno evidenziato, per la città di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria nei 3 giorni precedenti alla giornata di oggi giovedì 6 dicembre, da venerdì 7 a lunedì 10 dicembre 2018 (prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali relative al Piano Aria integrato regionale e stabilite dall’ordinanza del Sindaco di Ferrara del 5 novembre 2018 (in allegato scaricabile a fondo pagina).
Pertanto nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, resteranno valide le limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, fino al 31 marzo 2019, per i veicoli più inquinanti (v. Cronacacomune del 5 novembre 2018) , a cui si aggiungono i veicoli DIESEL EURO 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.
– nella fascia oraria 8.30 – 18.30 è previsto il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore rispondenti alle seguenti omologazioni:
con accensione comandata (benzina) omologati Euro 1 o precedenti (conformi direttive 91/542 CEE e 93/59 CEE e precedenti );
con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o precedenti (conformi direttive 2003/76 CE B e precedenti);
ciclomotori e motocicli omologati Pre Euro 1.
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghiche ospitano attività sportive;
Sono inoltre vietati:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < 4 stelle.
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