Dal 20 al 22 novembre 2021 in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti
FERRARA – In base alle previsioni di Arpae che indicano, per la città di Ferrara, il superamento nei prossimi giorni della soglia di legge giornaliera di PM10 nell’aria, da sabato 20 novembre a lunedì 22 novembre 2021 (prossimo giorno di controllo Arpae) incluso, saranno in vigore le misure emergenziali disposte dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dall’1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022. La previsione è emessa da Arpae con proprio Bollettino (in uscita ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria.
Pertanto nelle tre giornate dal 20 al 22 novembre prossimi, nella fascia oraria dalle 8,30 alle 18,30, alle limitazioni della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’ – v. MAPPA a fondo pagina), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli DIESEL EURO 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.
La prossima uscita del Bollettino regionale Arpae è prevista per lunedì 22 novembre 2021.
>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE SABATO 20, DOMENICA 21 E LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021:
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.