Fino all’8 febbraio in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti
FERRARA – AGGIORNAMENTO DEL 5 FEBBRAIO 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DAEL 5 FEBBRAIO 2021 >>
Proseguirà FINO A LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 COMPRESO la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal 2 febbraio scorso. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria.
Pertanto anche nelle prossime tre giornate, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, alle limitazioni ordinarie della circolazione già previste dal lunedì al venerdì, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’), per i veicoli più inquinanti, si aggiungeranno quelle per i veicoli DIESEL EURO 4. Previste anche ulteriori misure relative all’abbassamento del riscaldamento all’interno degli edifici e al divieto di combustione all’aperto.
La prossima uscita del Bollettino regionale sulla qualità dell’aria è prevista per lunedì 8 febbraio 2021.
I provvedimenti relativi alla domenica ecologica in calendario per il 7 febbraio 2021 sono superati dalla validità delle misure emergenziali (in vigore anche il sabato e la domenica).
>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA MARTEDI’ 2 A (aggiornamento) LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 (tutti i giorni, sabato e domenica compresi):
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.