Fino al 26 febbraio in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti
FERRARA – AGGIORNAMENTO DEL 24 FEBBRAIO 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DEL 24 FEBBRAIO 2021 >> VEDI al link >> https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali
Proseguirà FINO A VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2021 COMPRESO la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal 20 febbraio scorso. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria. La prossima uscita del Bollettino regionale sulla qualità dell’aria è prevista per il 26 febbraio 2021.
>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA SABATO 20 A (aggiornamento) VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2021:
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.