Fino alle 18.30 del 31 gennaio 2022 in vigore le limitazioni alla circolazione anche per i diesel euro 4 e la riduzione dei riscaldamenti
FERRARA – AGGIORNAMENTO DEL 31 GENNAIO 2022: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DEL 31 GENNAIO 2022 >> VEDI al link >> https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali
Sulla base del Bollettino Arpae odierno, da domani, martedì 1 febbraio 2022, saranno SOSPESE le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 13 gennaio scorso. Le misure emergenziali resteranno quindi valide fino alle 18.30 di oggi 31 gennaio 2022 (v. sotto).
Da domani, 1 febbraio 2022, torneranno in vigore le LIMITAZIONI ORDINARIE per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 (in base all’ordinanza del Sindaco con validità fino al 30 aprile 2022).
Le previsioni sulla qualità dell’aria vengono emesse da Arpae con proprio Bollettino, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, sulla base di un proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria (il bollettino è consultabile alla pagina: https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali).
La prossima uscita del Bollettino regionale è prevista per mercoledì 2 febbraio 2022.
>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA GIOVEDI’ 13 GENNAIO A (aggiornamento) LUNEDI’ 31 GENNAIO 2022 (tutti i giorni, sabato e domenica compresi):
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva fino a 3 stelle.