FERRARA – AGGIORNAMENTO DELL’1 MARZO 2021: EMESSO IL BOLLETTINO ARPAE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA DELL’1 MARZO 2021 >> VEDI link >> https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali
Sulla base del Bollettino Arpae odierno, da domani, martedì 2 marzo 2021, saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria che erano in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 20 febbraio scorso. Le misure emergenziali resteranno quindi valide fino alle 18.30 di oggi 1 marzo 2021.
La prossima uscita del Bollettino regionale è prevista per mercoledì 3 marzo 2021.
>> QUESTI NEL DETTAGLIO I PROVVEDIMENTI IN VIGORE DA SABATO 20 A (aggiornamento) LUNEDI’ 1 MARZO 2021 (tutti i giorni, sabato e domenica compresi):
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.
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