PARMA – Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione del Capodanno 2020, per il concerto il piazza Garibaldi, e di vendita di bevande superalcoliche, con gradazione superiore ai 21 gradi.
Per motivi di sicurezza e ordine pubblico il Comune ha adottato apposita ordinanza che prevede, in occasione del concerto previsto il piazza Garibaldi il 31 dicembre 2019, tali divieti per tutto il periodo di durata della manifestazione dalle ore 17 del 31 dicembre 2019, fino alle 4 del 01 gennaio 2020. Secondo le seguenti modalità.
Divieto di introdurre nell’area del concerto bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore.
Per tutti i pubblici esercizi operanti nell’area interna al seguente perimetro: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, stradone Martiri della Libertà, viale Bernini, viale Basetti, viale Toscanini è contemplato il divieto assoluto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro di qualunque genere, nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli del pubblici esercizi. E’, inoltre, previsto il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21°, in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto.
A questo si aggiunge, per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all’interno delle seguenti Strade o Piazze: piazza Garibaldi, piazza della Steccata, strada Farini, fino all’intersezione con via Nazario Sauro; via Mazzini, fino all’intersezione con via Garibaldi; strada della Repubblica, fino all’altezza della Chiesa di San Vitale; strada Cavour; piazzale Cesare Battisti; via Mameli, il divieto assoluto di posizionare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio, ancorché su area privata, nonché stufe, lampade, funghi riscaldanti, o qualunque altra fonte di calore esterna (i medesimi, qualora utilizzati all’interno dei locali dovranno essere impiegati nel rispetto delle vigenti indicazioni tecniche di prevenzione incendi rese dal ministero degli interni e dalle altre autorità.
Sanzioni. L’inosservanza dell’ordinanza si configura come illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50.
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