Al via come tutti gli anni le limitazioni invernali al traffico veicolare interno alle tangenziali e altre misure in linea con le direttive della Regione per contenere l’inquinamento atmosferico.
Vengono messe in campo una serie di azioni per dare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale del gennaio 2021 emessa al fine di corrispondere a quanto indicato a seguito di procedura europea di infrazione per lo sforamento del valore giornaliero PM10 nella nostra Pianura Padana.
Si tratta di misure sulla circolazione che rimangono esattamente uguali a quelle dell’inverno scorso 2021/2022, unite a misure ambientali anch’esse in linea con l’anno scorso, quali il contenimento delle temperature per il riscaldamento, il divieto di uso di biomasse, lo spandimento dei liquami e interventi di combustione all’aperto.
Tutto è in vigore fino al 31/12/2022 con alcune modifiche previste dal 1° gennaio 2023, in particolare il divieto nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18,30 di circolazione per Euro 4 diesel, a meno dell’essere ricompresi in una delle 30 casistiche di deroghe. Restano quindi esclusi molti veicoli e restano percorribili, sempre, tutte le direttrici indicate in mappa esattamente come l’anno scorso (parcheggi scambiatori, ospedali, case di cura e principali parcheggi in struttura).
Di seguito si riporta il dettaglio dell’ordinanza che prevede questo tipo di misure nei centri urbani dei Comuni con più di 30 mila abitanti ed in quelli dell’agglomerato urbano di Bologna.
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2022, 08/12/2022, 26/12/2022, in tutta l’area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l’allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.
Dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 06/01/2023, 10/04/2023 e 25/04/2023, in tutta l’area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l’allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 4;
C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.
Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2022 al 31/12/2022, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 25/12/2022, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :
A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.
Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/01/2023 al 30/04/2023, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 01/01/2023, 09/04/2023 e 25/04/2023, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :
A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;
B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;
D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.
Possono circolare: gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 3 o superiori; autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 5 o superiori. Cicli e motocicli Euro 2 o superiori. Gli autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida e gas metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 e successivi; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling) ciclomotori e motocicli elettrici; inoltre veicoli derogati in ordinanza quali ad esempio, famiglie con una fascia Isee inferiore a 19.000 €; veicoli diretti agli alberghi, i veicoli di persone che svolgono attività di tipo sanitario, i mezzi che trasportano prodotti deperibili, i mezzi con a bordo portatori di handicap, e tutti gli altri veicoli espressamente indicati nell’ordinanza pubblicata integralmente sul sito del Comune di Parma.
Le auto potranno raggiungere i parcheggi scambiatori: via Emilia Ovest, via Traversetolo-Esselunga (parcheggio scambiatore Sud – Est), Cavagnari, Palasport e Via Confalonieri. Inoltre è possibile accedere con auto soggette al divieto anche ai due parcheggi coperti del Duc – Direzionale Uffici Comunali, da viale Mentana, ed all’attiguo Dus, da viale Fratti – che saranno, quindi, percorribili. A questi si aggiungono i parcheggi scambiatori Nord, Est e Sud, il parcheggio di strada dei Mercati e quello di via Mantova-via Scola. Sarà anche utilizzabile il parcheggio Toschi, raggiungibile solo percorrendo viale Europa, via IV Novembre in entrata, viale Toschi e viale Bottego in uscita e Park Stazione FS via Villa Sant’Angelo. Sarà raggiungibile il parcheggio dell’Ospedale Maggiore di Via Volturno, Via Abbeveratoia, mediante itinerario indicato nel testo del provvedimento.
Si ricorda che gli automobilisti possono usufruire dei parcheggi scambiatori. I parcheggi scambiatori in città sono 8 e gli autobus che li collegano si muovono su tre assi: Nord – Sud, Sud est – Sud Ovest e Est – Ovest.
I parcheggi sono collegati con il centro città da linee urbane.
Il parcheggio Sud Est, in via Traversetolo (uscita 17 della tangenziale) è servito dalle linee 8 e 11.
Il parcheggio Sud, in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario (uscita 15 della tangenziale), è servito dalla linea 21 nei giorni feriali e dalla linea 7 nei giorni festivi.
Il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell’Autostrada A1 (uscita 6 della tangenziale), è servito dalle linee 1 e 7.
Il parcheggio Ovest, sulla via Emilia, nei pressi dell’intersezione con la tangenziale (uscita 10), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.
Il parcheggio Est, nei pressi del quartiere Ex-Salamini (uscita 19 della tangenziale), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.
Il parcheggio di Viale Villetta (uscita 13 della tangenziale) con emettitrice automatica in Viale Villetta/angolo via Stirone, è collegato al centro città con la linea 1.
Il parcheggio Palasport, in largo Beccaria, (uscita 12 della tangenziale) è servito dalla linea 5.
Il parcheggio Cavagnari, (uscita 12 della tangenziale) è collegato al centro con la linea 6.
Per chi usufruisce del parcheggio è possibile acquistare il biglietto presso le emettitrici automatiche: solo € 2,50 per parcheggiare e utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana, tutto il giorno. Una soluzione conveniente. Il biglietto, valido per tutto il giorno, può essere acquistato all’emettitrice automatica del parcheggio. E’ possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 80 minuti. Questo vale anche per le linee notturne incluse nel prezzo.
L’ordinanza prevede, altresì, l’adozione delle seguenti MISURE EMERGENZIALI, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/10/2022-31/04/2023), per rafforzare le misure ordinarie, al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento, qualora le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni a decorrere da quello di controllo – stabilito in lunedì, mercoledì e venerdì -, a partire dal giorno successivo alla
comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì, dal giovedì o dal sabato e fino al
successivo giorno di controllo incluso, sono da applicarsi:
Nel periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
Nel periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2023 l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 5. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:
Nel periodo dal 01/10/2022 al 30/04/2023:
Su tutto il territorio comunale, la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;
Su tutto il territorio comunale il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva <4 stelle;
Su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.
Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. È prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno.
La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria di cui al punto 5 della presente ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021;
Il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale;
Su tutto il territorio comunale il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;
Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.
Il divieto di utilizzo dal 01/10/2022 al 30/04/2023 su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva pari a 1 e 2 stelle.
Il divieto di installazione degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, già vigente così come disposto dall’Ordinanza rep. n. 92 del 27/9/2019.
Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all’allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.
Sanzioni. In caso d’inosservanza dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 13 bis del Codice della Strada, pari a 168 euro, ridotti a 117,60 se pagata entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
L’inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000 , con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81.
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