Prorogato al 31 marzo l’esonero per pubblici esercizi e canoni mercatali
PIACENZA – Il Comune di Piacenza comunica che il 28 febbraio prossimo scade il termine per il pagamento del canone patrimoniale relativo alle occupazioni permanenti di suolo pubblico, tra cui si annoverano i passi carrai, i dissuasori di sosta, nonché le occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo quali tettoie, pensiline, serbatoi.
La società ICA srl, concessionaria della riscossione del canone patrimoniale, è solita inviare ai titolari di occupazioni di suolo pubblico un avviso per rammentare la scadenza di pagamento del canone dovuto. Tuttavia l’invio di tale avviso non è obbligatorio per legge, sicché la mancata ricezione dello stesso non esime il contribuente dall’effettuazione del pagamento nei termini.
Al riguardo si precisa che il Regolamento comunale, in virtù della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge in materia di sanzioni, ha previsto che per l’omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applichi una sanzione pari al 30% del canone dovuto, inferiore perciò a quella del 100% stabilita dalla normativa nazionale.
Si ricorda infine che, ai sensi dei commi 706 e 707 dell’articolo 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021, fino al 31 marzo 2022 sono prorogati:
– l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio (di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991), titolari di concessioni di occupazione del suolo pubblico;
– l’esonero dal pagamento del canone mercatale per i titolari di concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Le imprese di pubblico esercizio che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della Legge n. 287/1991 sono le seguenti:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.