SCANDIANO (RE) – La società Roller Hockey Scandiano, dopo il fatto occorso a Novara per la quinta giornata del Campionato di Serie A2 Girone A, ha presentato il reclamo al GUN (Giudice Unico Nazionale HP). Ovvero si tratta del goal che avrebbe portato in vantaggio la squadra emiliana per 3-2 al 18’04”, ma che il Direttore di gara, come si vede dalle immagini, ha inizialmente convolidato per poi accorrere verso la parte del campo dove si trovava il giocatore del Novara, per poi fare intervenire i soccorsi e per riprendere il gioco con una ripresa a due. Appellandosi agli articoli 66 RGC agli articoli 67-68-69 e al punto 5 dell’articolo 70 del regolamento di disciplina, chiedendo l’annullamento della gara e la ripetizione della stessa, in quanto per i fatti accaduti, la gara, che termina 3-2 per il Novara, era alterata nel risultato. Art. 66 RGC e art.70 regolamento disciplina punto 5 a cui si è appellata la società, a cui il GUN ha emesso la sentenza di ripetizione (in allegato la sentenza)
Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare
Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.
Nell’esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:
omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall’art. 57 di questo regolamento non omologare la gara e rinviare gli atti all’organo competente affinché ne disponga la ripetizione.
ART.70 – PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI
Punto 5. Verificatisi nel corso di una gara fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi giudicanti stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento delle gare con i risultati conseguiti sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare. Il Giudice Sportivo può deliberare discrezionalmente, in questi casi, per le gare di hockey, la sanzione sportiva della perdita della gara o quando ne ricorrano la assoluta necessità l’annullamento la gara inviando gli atti all’Organo competente per la sua ripetizione