L’ass. Coletti: “Norme di equità sociale per rispondere ai bisogni dei ferraresi”
FERRARA – “Il nuovo regolamento adottato oggi in Consiglio Comunale (2-3-2020) rivede l’impianto delle politiche sociali, in un’ottica solidale che valorizza le famiglie e il loro legame con il territorio”. Così l’assessore alle Politiche sociali, Cristina Coletti, ha spiegato le nuove norme utili alla formazione della graduatoria per chi fa domanda dell’alloggio Acer nel Comune di Ferrara.
“Il nuovo regolamento si muove nell’ambito dei requisiti per l’assegnazione di una casa popolare stabiliti dalla Regione Emilia Romagna, che sono il disagio abitativo, il disagio economico, il disagio sociale, la composizione del nucleo e l’anzianità di presenza in graduatoria. Sono invece di nuova introduzione, per volontà di questa amministrazione l’anzianità di residenza e le condizioni negative di punteggio – ha aggiunto -. L’entità dei punteggi è stata modificata in modo da rendere la valutazione maggiormente omogenea e capace di intercettare meglio quelli che sono i fabbisogni abitativi delle famiglie, senza creare delle categorie fisse a qui attribuire, di default, punteggi fissi. Lo scopo, infatti, è promuovere l’equità sociale fornendo nuove opportunità di assegnazione a più tipologie di famiglie, anche in considerazione del difficile periodo economico che necessita di risposte diversificate in materia di assegnazione delle risorse pubbliche, secondo criteri che tengano in considerazione il legame col territorio”.
Le novità del Regolamento sono:
1) La RESIDENZIALITA’ STORICA. In piena coerenza con il Dup, il criterio della residenzialità storica è uno dei capisaldi della gestione del welfare, scelto in un’ottica di equità sociale volta a salvaguardare i diritti di chi da più tempo vive a Ferrara e ha contribuito con il proprio lavoro ed impegno a creare le fondamenta su cui si basa lo stesso welfare. Il punteggio valorizza il legame delle famiglie con il territorio della città con 0,5 punti x ogni anno di residenza (anche non continuativi).
2) LA VERIFICA DELL’IMPOSSIDENZA DI BENI AL’ESTERO In base alla delibera dell’ Assemblea Legislativa n. 154/2018 l’impossidenza di beni all’estero deve risultare dalla documentazione fiscale e dall’ISEE, mentre è lasciata ad ogni singola amministrazione la possibilità di poter effettivamente accertare l’impossidenza all’estero. Il nuovo regolamento prevede che la Giunta, con proprio successivo atto, specifichi le certificazioni che dovranno essere prodotte.
3) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLE GIOVANI COPPIE. Il nuovo regolamento riconosce una specifica condizione di punteggio anche per i nuclei da 3 persone (prima di fatto esclusi dalla possibilità di accesso) e una premialità maggiore alle giovani coppie che siano disponibili ad accettare l’assegnazione di un alloggio popolare che si trova nelle frazioni al fine di favorire il popolamento delle stesse.
4) SOSTEGNO AI NUCLEI MONOGENITORIALI ED AI SEPARATI/DIVORZIATI. Si tratta di un punto innovativo nell’approccio alla assegnazione degli alloggi, anche in considerazione del fatto che a queste condizioni vengono equiparate per legge le situazioni con affido anche condiviso dei figli. E’ stata, anche in questo caso, riconosciuta una specifica condizione di punteggio anche per i nuclei da 3 componenti (prima esclusi) ovvero per genitori separati/divorziati che abbiano l’affido anche condiviso dei figli.
5) AMPLIAMENTO DELLA FASCIA DI ACCESSO PER ETA’. Il limite di età è stato innalzato da 35 a 40 anni in coerenza con i bandi predisposti dalla Regione. Condizione armonizzata con gli altri punteggi e collegata alla anzianità di residenza di almeno uno dei componenti della coppia nel territorio comunale (la residenza è valutata anche se non è continuativa).
6) ANZIANI E’ stato reso significativo il punteggio attribuito a nuclei di anziani o di anziani con minori o disabili a carico.
7) SFRATTO INCOLPEVOLE. E’ stata introdotto il requisito dell’incolpevolezza ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio: pertanto, non tutti gli sfratti per morosità saranno premiati a livello di punteggio, ma solo quelli in cui il mancato pagamento del canone di locazione ricada in una delle ipotesi previste dal Decreto Legge 102/2013 ossia licenziamento, cassa integrazione, cessazione attività libero professionale, mancato rinnovo del contratto a termine, decesso o malattia di un componente il nucleo con conseguente riduzione del reddito.
8) SEPARAZIONE/DIVORZIO CON OBBLIGO DI RILASCIO DELLA CASA. E’ stata riconosciuta a separati/divorziati e a situazioni equiparate una specifica condizione di punteggio se devono rilasciare la casa entro 12 mesi dalla domanda di casa popolare.
Una importante novità del regolamento è la presenza del PUNTEGGIO NEGATIVO E la possibilità di un inserimento con riserva della domanda in graduatoria. Il punteggio negativo prevede 0,05 per ogni 100 euro di morosità viene previsto per i richiedenti che abbiano maturato un debito nei confronti dell’Amministrazione comunale e di ACER, in modo da recuperare i crediti del Comune a fronte dell’assegnazione di una prestazione sociale agevolata così importante come la casa popolare. Per andare incontro alle esigenze dei nuclei più fragili la morosità potrà essere sanata anche attraverso un piano di rientro, ma non si procederà allo scioglimento della riserva e quindi non si farà luogo all’assegnazione a meno che non sia versato almeno il 30% del debito.
Entro 60 gg dalla chiusura del termine per la raccolta delle domande verrà approvata una graduatoria provvisoria e successivamente, trascorsi i termini di legge la graduatoria sarà definitiva.
Gli assegnatari verranno convocati per l’accettazione o la rinuncia all’alloggio assegnato. La rinuncia non motivata dalle gravi ragioni previste dal Regolamento (legate a situazioni di salute, presenza di barriere architettoniche o altre situazioni comprovate da apposita relazione dei Servizi) comporterà la decadenza dall’assegnazione e il nucleo decaduto non potrà per due anni fare una nuova domanda di assegnazione.
La periodicità della approvazione della graduatoria è stata variata (da sei mesi ad 1 anno, salva diversa decisione della Giunta) al fine di avere a disposizione per ogni graduatoria un maggior numero di alloggi. La graduatoria rimane comunque aperta, con una formula che consente di presentare in ogni momento le domande o gli aggiornamenti, fermo restando che gli stessi saranno inseriti nei successivi aggiornamenti con la periodicità sopra stabilita.
Contemporaneamente all’approvazione del nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari è stato sottoposto al voto del consiglio anche il Regolamento di sostegno all’emergenza abitativa.
In caso di sfratto per morosità, il sostegno verrà riconosciuto a quei nuclei che dimostrino l’incolpevolezza della morosità e che abbiano pagato almeno 36 mesi di canone; a chi ha lo sfratto per finita locazione ed un’ ISEE inferiore al 50% del limite fissato per l’accesso all’ERP, ai separati/divorziati che debbano rilasciare entro 1 anno la casa in cui hanno vissuto per almeno 36 mesi; a chi ha una procedura esecutiva in corso sulla casa di abitazione (ad esempio il proprietario della casa gravata da mutuo che va in asta può chiedere il sostegno all’emergenza se il suo ISEE è inferiore al 50% del limite fissato per l’accesso all’ERP).)
Il sostegno si concretizzerà nell’assegnazione di un alloggio provvisorio temporaneamente sottratto all’assegnazione ordinaria (massimo 3% del patrimonio totale Erp pari a circa 3400 alloggi) o con il pagamento di un contributo per la locazione (fino ad un massimo di 200 euro/mese e comunque non superiore alla metà del canone pagato). La durata del sostegno non potrà eccedere i 24 mesi.