La Banca si era rifiutata di rimborsare ma l’Abf ha chiarito che non accorgersi del furto non è un’omissione degli obblighi di custodia
Una coppia di risparmiatori parmigiani, titolari di un conto corrente cointestato, era stata contattata dalla propria banca che li aveva informati di ripetute operazioni di prelievo, effettuate in una Regione diversa da quella di residenza, per cifre che superavano la consueta soglia di utilizzo della carta. Solo in quel momento uno dei due titolari aveva effettivamente realizzato di aver perso il bancomat, che qualcun altro stava utilizzando senza consenso.
Dopo l’avvertimento della banca e l’amara scoperta il titolare aveva provveduto immediatamente a denunciare l’accaduto alla Autorità di Pubblica Sicurezza, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere il rimborso richiesto dai propri clienti, lamentando la mancata adesione al servizio “Sms Alert” e sostenendo che ripetuti prelievi non potevano che essere avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin.
I titolari del conto si erano così rivolti alla Confconsumatori e attraverso quest’ultima all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario. L’Arbitro ha riconosciuto il diritto della coppia di risparmiatori ad essere rimborsati delle somme indebitamente prelevate da ignoti, in quanto la banca avrebbe dovuto dimostrare, per sottrarsi a tale obbligo, la colpa grave o il dolo dei titolari del bancomat, posto che non può essere considerata una condotta contraria alla diligenza quella di chi non verifica quotidianamente di essere in possesso o meno della propria carta di pagamento.
«Una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito i risparmiatori – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat a vedersi restituire le somme prelevate senza autorizzazione anche quando ciò sia la conseguenza della perdita dello strumento di pagamento (furto o smarrimento) non immediatamente percepita dal titolare del bancomat. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come il comportamento del risparmiatore, che si accorge di non essere più in possesso del proprio strumento di pagamento a distanza di giorni dal furto o dallo smarrimento non configuri un’omissione degli obblighi di custodia del medesimo, salve le ipotesi di colpa grave o dolo che devono comunque essere provate da parte dell’Istituto di Credito e che, nel caso specifico, non sono state mai raggiunte».
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