SOSPENSIONE MUTUI – Il “Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa” prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, fino a un periodo massimo di 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà: invalidità, morte, perdita o sospensione del lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, calo del fatturato superiore al 33% su base trimestrale per i lavoratori autonomi. Sono ammessi mutui per un importo massimo di 400mila euro, il Fondo sostiene fino al 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione ed è confermato lo stop al pagamento delle rate anche per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. Per ottenere la sospensione non occorre presentare l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è sufficiente depositare alla Banca che ha concesso il mutuo la domanda, con la documentazione necessaria, disponibile sul sito di Consap.
RINEGOZIAZIONE MUTUI – Per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile ora i tassi di interesse fissati dalla BCE sono aumentati, facendo rialzare anche la rata mensile. È sempre possibile chiedere alla banca di trasformare il tasso variabile in tasso fisso, ma dopo la Legge di Bilancio – per alcuni tipi di mutuo – la Banca oggi è obbligata ad accettare la domanda (comma 322 della Legge n.197/2022). Possono beneficiare di questa agevolazione solo i mutuatari con reddito ISEE non superiore a 35mila euro, in regola con il pagamento delle rate, che per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione, hanno acceso mutui ipotecari con stipula o accollo prima dell’01.01.2023; con importo originario non superiore a 200mila euro e con tasso variabile per tutta la durata del contratto. «Le condizioni di rinegoziazione – spiega l’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori – consistono nell’applicazione del tasso annuo nominale fisso con un tetto prefissato. Il nuovo tasso fisso si calcola sommando allo spread originariamente previsto nel contratto di mutuo, il minore tra l’IRS (Interest Rate Swap) a 10 anni e l’IRS pari alla durata residua del mutuo. Inoltre, si potrà concordare o l’applicazione del nuovo tasso fisso per un periodo inferiore alla restante vita del finanziamento, oppure un allungamento del piano di rimborso per massimo 5 anni sempre che, al momento della rinegoziazione, la durata residua del mutuo non superi già i 25 anni».
INFORMAZIONI E ASSISTENZA – I cittadini che necessitano di informazioni o assistenza, o che sperimentano difficoltà nel riconoscimento delle agevolazioni previste sui mutui dalla Legge di Bilancio possono rivolgersi alle sedi di Confconsumatori: https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/.
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