Entrano nel Regolamento di Polizia urbana le sanzioni previste dalla nuova legge, con l’indicazione delle aree in cui applicarle. Ok del Consiglio comunale
MODENA – Ci sono comportamenti che, pur non essendo reati, fanno sì che venga limitata la libera accessibilità e fruizione di spazi pubblici da parte di cittadini e turisti: dai bivacchi a varie attività di disturbo, fino, per esempio, a forme di accattonaggio o a situazioni legate alla prostituzione che possono turbare le persone o la circolazione stradale.
Il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Modena già prevede una serie di divieti che ora in diverse aree della città diventano più stringenti e con sanzioni più alte (saranno tra i 100 e i 300 euro, invece degli attuali 25-100 euro), compresa anche la possibilità di utilizzare lo strumento dell’allontanamento per 48 ore, il cosiddetto “mini-daspo”, grazie all’applicazione delle norme previste dalla legge 48 del 2017 sulla tutela della sicurezza urbana.
Il Consiglio comunale, infatti, giovedì 20 luglio ha approvato alcune modifiche al Regolamento di Polizia urbana proprio per recepire le indicazioni della nuova normativa che ha tra gli obiettivi quello di promuovere “il rispetto e la tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita” oltre alla prevenzione dei fenomeni che “comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici”.
Il provvedimento, illustrato dall’assessore alla Promozione della cultura della legalità Andrea Bosi, è stato approvato con il voto di Pd, Art.1-Mdp, Idea-PeL (astenuti M5s, Per me Modena e Forza Italia) insieme a un ordine del giorno proposto da tutti i gruppi consiliari e approvato all’unanimità che impegna la giunta ad aprire un percorso di confronto con il Consiglio per valutare “eventuali modifiche e integrazioni” ad articoli del Regolamento, comunque diversi da quelli oggetto della delibera.
“Nell’applicazione della legge – ha spiegato l’assessore Bosi – abbiamo cercato di circoscrivere chiaramente le fattispecie di comportamenti sanzionabili, per evitare di ricondurre ogni gesto di libertà e ogni situazione sociale sotto la cappa dell’ordine pubblico. La verifica di tutto il regolamento a settembre servirà per approfondire ancor meglio questo tema”.
Le sanzioni amministrative che introduce la nuova legge si applicano nelle stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico locale. La normativa affida poi ai singoli Comuni l’individuazione di altre aree urbane in cui applicare queste sanzioni e le indica genericamente citando scuole, siti universitari, musei e aree archeologiche, complessi monumentali, luoghi culturali interessati da flussi turistici o adibiti a verde pubblico.
Con le novità approvate dal Consiglio comunale, ora il Regolamento di Polizia urbana elenca puntualmente all’articolo 5 bis tutte le aree individuate dove la sanzione per le violazioni a un serie di articoli del Regolamento va dai 100 ai 300 euro e nelle quali il sindaco può applicare l’allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Un provvedimento che giornalisticamente è stato chiamato “mini-daspo” in quanto si ispira alle misure già previste per allontanare i tifosi violenti dalle manifestazioni sportive.
Qualora il soggetto contravvenga alla disposizione, cioè entro le 48 ore torni sul luogo, la sanzione raddoppia e parte la segnalazione al questore (eventualmente anche ai servizi socio-sanitari).
A quel punto, il questore, qualora valuti che dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree in questione. Se poi il soggetto ha precedenti per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto può arrivare ai due anni.
Il Consiglio, inoltre, ha integrato il comma 1 dell’articolo 50 bis del Regolamento relativo alla prostituzione, che già sanziona chi si ferma in auto per fare salire o scendere una persona che esercita la prostituzione o anche solo per chiedere informazioni. L’integrazione aggiunge all’articolo il divieto esplicito di “ogni comportamento finalizzato all’esercizio della prostituzione su strada che limiti la libera e sicura fruizione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze”.