Limitazioni al traffico dal primo gennaio 2022 al 30 aprile 2022 ed altre misure connesse alla qualità dell’aria

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PARMA – In linea con misure previste dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto all’inquinamento atmosferico, secondo quanto previsto dal PAIR 2020 – Piano Aria Integrato della Regione – anche a Parma verranno applicate le seguenti misure. Alla luce del protrarsi della situazione emergenziale legata alla pandemia, le misure ricalcano, grosso modo, quelle fino ad oggi adottate.

Dal 01/01/2022 al 30/04/2022, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, in tutta l’area interna alle tangenziali (eccetto che nelle giornate festive del 06/01/2022, 18/04/2022 e 25/04/2022) e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario) l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

A) veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B) veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;

C) ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D) veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 02/01/2022 al 24/04/2022 (eccetto il 17/04/2022), dalle 08.30 alle 18.30, in tutta l’area interna alle tangenziali, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli. Praticamente gli stessi previsti al punto precedente a cui si aggiungono i Diesel Euro 4.

A)veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

B)veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

C)ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

D)veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1.

L’adozione delle seguenti misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinarie (01/01/2022-30/04/2022), per rafforzare le misure ordinarie, al verificarsi degli episodi acuti di inquinamento, qualora le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indichino la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni a decorrere da quello di controllo – stabilito in lunedì, mercoledì e venerdì -, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero dal martedì, dal giovedì o dal sabato e fino al successivo giorno di controllo incluso, sono da applicarsi.

l’ampliamento della limitazione della circolazione, dalle 08.30 alle 18.30, a tutti i veicoli diesel Euro 4. In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, si istituisce il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

– veicoli con accensione comandata (alimentati a benzina) omologati pre Euro, Euro 1 ed Euro 2;

– veicoli con accensione spontanea (diesel) cat. M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;

– ciclomotori e motocicli omologati pre Euro ed Euro 1;

– veicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati pre Euro ed Euro 1;

L’attivazione elle misure emergenziali comporta. Su tutto il territorio comunale la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali) con esclusione degli ospedali, delle case di cura, delle scuole e dei luoghi che ospitano attività sportive;

Su tutto il territorio comunale il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva: <4 stelle.

Su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria.

Nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. È prevista la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno. La deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria di cui al successivo punto 3 della presente ordinanza e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Gli abbruciamenti in deroga dovranno essere condotti e comunicati secondo le indicazioni dell’allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.189 del 15/02/2021.

Il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli su tutto il territorio comunale.

Su tutto il territorio comunale il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

Il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti, sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore, e potenziamento dei controlli riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

Il divieto di utilizzo fino al 30/04/2022 su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, di focolai aperti, o che possono funzionare aperti, e di impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe emissiva pari a 1 e 2 stelle.

Di confermare il divieto di installazione degli impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”, già vigente così come disposto dall’Ordinanza rep. n. 92 del 27/9/2019.

Si precisa che è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sia certificato conforme all’allegato A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato. E’ stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatore di conservare la pertinente documentazione.

Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

  1. autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
  2. autoveicoli elettrici e ibridi; 3. ciclomotori e motocicli elettrici;
  3. autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;
  4. autoveicoli a gas metano-benzina o GPL-benzina omologati Euro 2 e successivi;
  5. veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  6. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  7. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
  8. carri funebri e veicoli al seguito;
  9. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione dell’intervento;
  10. veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
  11. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  12. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  13. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);
  14. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE decreto legislativo 22 luglio 1999,n.261 e s.m.i.);
  15. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24 novembre 201,n.474;
  16. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e tutela igienico ambientale;
  17. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
  18. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  19. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  20. veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo, attestante l’orario e/o il luogo di lavoro;
  21. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
  22. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  23. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno “H” (handicap);
  24. veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d’affezione sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante o dal medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a persone non autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;
  25. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  26. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  27. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  28. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
  29. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
  30. gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’art. 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale;