Qualità dell’aria: a Ferrara potenziate ulteriormente le misure per il contenimento delle micropolveri, con limitazioni per i veicoli più inquinanti e le fonti di riscaldamento
FERRARA – In tema di qualità dell’aria, anche Ferrara si allinea alle nuove direttive regionali, rafforzando ulteriormente le misure per il contenimento delle micropolveri nell’aria. Una nuova ordinanza, firmata dal Sindaco di Ferrara martedì 19 gennaio 2021, e valida FINO AL 30 APRILE 2021, introduce una serie di provvedimenti in linea con le indicazioni contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 gennaio scorso, a potenziamento di quelli già previsti con l’ordinanza comunale dell’11 gennaio scorso. Tra le novità, oltre al prolungamento della validità delle misure fino a fine aprile, anziché a fine marzo come negli anni passati, anche l’incremento del numero delle DOMENICHE ECOLOGICHE che saranno in calendario tutte le domeniche dal 24 gennaio al 25 aprile 2021 (escluso il giorno di Pasqua, 4 aprile) e in occasione delle quali le limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali saranno estese, sempre dalle 8,30 alle 18,30, anche ai DIESEL EURO 4.
Fino al 30 aprile prossimo, quindi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’): i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli diesel fino a euro 3 compreso, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1. Mentre nelle domeniche ecologiche a tali categorie si aggiungeranno i diesel euro 4.
In vigore anche il divieto di utilizzare caminetti aperti e stufe a legna o pellet per il riscaldamento domestico, di classe 1 e 2 stelle, negli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento, oltre al divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.
Già intensificato, inoltre, a partire dalla scorsa settimana, il sistema di controllo della qualità dell’aria, a cura di Arpae, da cui dipende l’eventuale adozione delle misure emergenziali. Il Bollettino Arpae sarà infatti emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) e indicherà se, a partire dal giorno successivo, saranno attivate o meno le misure emergenziali, sulla base dell’eventuale previsione di superamento dei limiti giornalieri di legge di PM10 nell’aria per il giorno di controllo e per i due successivi. Nelle giornate di validità delle misure emergenziali le limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali saranno estese, sempre dalle 8.30 alle 18.30, anche ai DIESEL EURO 4, ed entreranno in vigore altre disposizioni tra cui la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati.
Le misure straordinarie inserite nella nuova ordinanza, sulla base delle indicazioni regionali, si sono rese necessarie in quanto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 10 novembre 2020, ha dichiarato che l’Italia, tra il 2008 e il 2017, non ha adottato misure sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite di PM10, fissati dalle direttive europee in materia di qualità dell’aria. La Regione Emilia Romagna, coinvolta nella procedura per le proprie zone di ‘Pianura Est’ (comprendente Ferrara) e ‘Pianura Ovest’, è quindi tenuta ad adottare provvedimenti mirati all’attuazione della sentenza e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 indicato dalla normativa comunitaria.
LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE DAL 19 GENNAIO AL 30 APRILE 2021 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti sono valide nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’) DAL 19 GENNAIO AL 30 APRILE 2021 compresi, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 18.30.
I VEICOLI INTERESSATI DAI DIVIETI di circolazione sono in particolare quelli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a euro 3, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1.
POSSONO CIRCOLARE dunque i veicoli a benzina euro 3 o superiori, i veicoli diesel euro 4 e superiori, i ciclomotori e motocicli euro 2 o superiori, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina euro 2 o superiore.
LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE NELLE DOMENICHE ECOLOGICHE
Nelle domeniche ecologiche I VEICOLI INTERESSATI DAI DIVIETI di circolazione, dalle 8,30 alle 18,30, nell’area del centro abitato di Ferrara (escluse le strade ‘corridoio’), saranno in particolare quelli a benzina fino a euro 2, i DIESEL FINO A EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
Queste le date delle domeniche ecologiche (tutte le domeniche dal 24 gennaio al 25 aprile 2021 ad esclusione del giorno di Pasqua 4 aprile):
– domenica 24/01/2021
– domenica 31/01/2021
– domenica 07/02/2021
– domenica 14/02/2021
– domenica 21/02/2021
– domenica 28/02/2021
– domenica 07/03/2021
– domenica 14/03/2021
– domenica 21/03/2021
– domenica 28/03/2021
– domenica 11/04/2021
– domenica 18/04/2021
– domenica 25/04/2021
LE DEROGHE VALIDE SEMPRE (nei giorni feriali, nelle domeniche ecologiche e nelle giornate di validità delle misure emergenziali):
Possono SEMPRE circolare gli “autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti”, i veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico e gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali (art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada).
L’ordinanza del Comune di Ferrara contiene l’indicazione di una serie di itinerari stradali e di parcheggi esclusi dai divieti di circolazione, oltre a una serie di deroghe relative a veicoli utilizzati per determinati tipi di servizi e trasporti. Tra questi sono, ad esempio, esclusi i veicoli “utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria”; quelli “a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate, previa compilazione di apposito modulo; quelli “diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario”; e quelli “appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione”.
Esclusi anche i “veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza, e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità ed il soccorso stradale”; e i “veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri”.
FESTIVITA’
Le limitazioni alla circolazione NON saranno in vigore nella giornata festiva di lunedì 5 aprile 2021 (Lunedì dell’Angelo).
DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
L’ordinanza prevede inoltre che:
– su tutto il territorio comunale è obbligatorio utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 Kw pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Gli utilizzatori hanno l’obbligo di conservare la pertinente documentazione.
– E’ VIETATO, DALL’11 GENNAIO AL 30 APRILE 2021 nelle unità immobiliari, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva INFERIORE o UGUALE a 2 stelle e l’utilizzo di camini aperti.
– E’ VIETATA l’installazione di generatori con classe di prestazione emissiva < 4 stelle.
MISURE EMERGENZIALI 2021
L’adozione delle misure emergenziali, all’interno del periodo di attivazione delle limitazioni alla circolazione ordinaria (19 gennaio – 30 aprile 2021), avviene quando le previsioni sulla qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero di legge di PM10 nell’aria per tre giorni a decorrere da quello di controllo in almeno una stazione della provincia. Il Bollettino di Arpae è emesso ogni lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo). Le misure emergenziali rimangono attive fino al giorno di controllo successivo compreso e sono revocate dal giorno successivo all’emissione del Bollettino, se nel giorno di controllo non si verificano le condizioni di attivazione. Nel caso in cui il giorno di controllo cada in una festività, il bollettino viene emesso il primo giorno lavorativo successivo.
In caso di attivazione delle misure emergenziali, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:
– il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 – 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i diesel fino a EURO 4, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1 e i cicli e motocicli fino a euro 1(in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4).
– il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;
– la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
SONO inoltre VIETATI:
– la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
– qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc..), incluse le deroghe previste dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
– l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.
LE SANZIONI PREVISTE PER L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI
L’inosservanza dei divieti di circolazione contenuti nell’ordinanza è punita con sanzione amministrativa. In particolare per quanto riguarda la circolazione con veicoli di categoria inquinante non ammessa, si applica la sanzione di cui all’Art. 7 c. 1 lettera b) e c. 13 bis del C.d.S., che prevede una sanzione di 168 euro da pagarsi entro 60 gg. ovvero di 117,60 euro se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione. Qualora il conducente incorra in più violazioni nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
L’inosservanza del divieto di sostare con il motore acceso è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall’Art. 157 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.
L’inosservanza degli altri obblighi e divieti contenuti nell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del Dlgs. N. 267/2000 (da 25 a 500 euro).