L’immobile in questione, sede locale della Chiesa Apostolica in Italia, ha una destinazione commerciale e dal punto di vista edilizio non rientra nella categoria dei servizi di tipo religioso. «Le attività commerciali e quelle culturali e di culto rappresentano categorie funzionali autonome, per cui per ciascuna si impone l’acquisizione del titolo edilizio abilitativo, che, nel caso in esame, non risulta esser mai stato rilasciato», si legge nella sentenza. Un limite «così pregnante all’iniziativa economica» come quello dei 500 metri, presuppone «che il luogo da tutelare abbia titolo per trovarsi nell’immobile sito ad una distanza inferiore da quella imposta dal divieto». Bocciata anche la tesi secondo cui la Chiesa Apostolica costituirebbe un’associazione di promozione sociale, anche quella tutelabile con il “distanziometro”. «Non è stata offerta prova» per cui la Chiesa Apostolica debba essere considerata tale e dunque non può fruire delle agevolazioni edilizie previste per le associazioni di questo tipo. «La sua presenza nell’immobile attualmente occupato che ha una destinazione commerciale – conclude il Tar – è pertanto illegittima e non può costituire motivo per inibire l’attività della ricorrente».
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