Lo afferma l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, chiarisce come la demolizione prescritta dalla sentenza del Tar sia “eventuale” e rimette al Comune la valutazione di quali interventi e iniziative mettere in atto con un anno di tempo.
L’assessora evidenzia che “se, da un lato, la sentenza conferma l’annullamento del titolo edilizio, dall’altro modifica uno dei punti centrali della sentenza del Tar, in quanto afferma che non sussiste unicamente l’obbligo di demolizione dell’edificio ed è chiara nel rimettere la potestà decisoria nelle mani dell’Amministrazione”.
Nella sentenza si legge: “È il Comune che, nella sua responsabilità, deve provvedere – con suoi autonomi, futuri, formali provvedimenti – ad individuare quale soluzione prescegliere, fra quelle ancora possibili, per conservare l’edificato cui tiene. Solo qualora esso stesso riscontrasse che non esistono alternative utili praticabili […] spetterebbe ad esso concludere allora nel senso che l’unica soluzione residua sta in quella peraltro da esso stesso già tracciata ed enunciata della demolizione integrale dell’edificato”.
Vandelli precisa che “la proprietà ha prodotto atti che dimostrano come la demolizione dell’edificio sia tecnicamente molto problematica” e che il garage va visto in relazione “all’evidente processo di pedonalizzazione del centro storico, di una maggiore attrattività e conseguente pressione sullo stesso per l’aumento di residenti e di attività, ed è pertanto necessario dotare sempre più le aree circostanti di spazi per la sosta in struttura, per favorire i percorsi ciclopedonali e dedicati al trasporto pubblico. Nei prossimi 12 mesi – prosegue Vandelli – dovremo indicare la soluzione e nello stesso periodo dovremo definire il Pums, piano con il quale dovremo mettere mano in modo deciso al tema della sosta e delle infrastrutture che occorrono per una mobilità sostenibile. L’utilità pubblica del garage Ferrari, riconosciuta dall’Amministrazione da oltre 30 anni, andrà quindi valutata anche in funzione della nuova mobilità”.
Con la sentenza del Consiglio di Stato, inoltre, sottolinea l’assessora, “viene accolto il ricorso del Comune contro l’attribuzione all’ente locale degli oneri economici della eventuale demolizione. La sentenza precisa infatti che, nel caso in cui si dovesse ricorrere a questa soluzione e l’azienda non dovesse provvedere in proprio all’intervento, il Comune se ne dovrà far carico in un primo momento ma potrà rivalersi sulla società per i costi sostenuti”.
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