IL FURTO – Verso la fine di dicembre del 2019 un consumatore, in vacanza all’estero, aveva utilizzato il bancomat a lui intestato per pagare una cena, tornando poi in hotel per la notte. La mattina dopo, dovendo effettuare degli acquisti, si era però accorto di non essere più in possesso del portadocumenti in cui, come d’abitudine custodiva la carta, così aveva bloccato immediatamente il bancomat. Solo dopo aver fatto questa operazione, il risparmiatore aveva ricevuto due sms che lo informavano che nel corso della notte precedente erano stati effettuati da ignoti quattro diversi pagamenti non autorizzati.
IL NO DELLA BANCA – Il titolare del bancomat aveva quindi provveduto immediatamente a denunciare il furto non appena rientrato in Italia, precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice Pin. Nonostante la denuncia, però, la Banca si era rifiutata di riconoscere il rimborso richiesto, lamentando che i quattro distinti pagamenti contestati dal cliente erano avvenuti a seguito dell’inserimento del corretto Pin. Il risparmiatore si era così rivolto alla Confconsumatori di Parma e, assistito dall’avvocato Grazia Ferdenzi, aveva deciso di ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, autorità preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario.
LA DECISIONE DELL’ABF – L’Arbitro, con una decisione arrivata nel periodo di festività natalizie di dicembre 2020, ha riconosciuto il diritto del titolare del conto ad essere rimborsato delle somme indebitamente prelevate da ignoti attraverso l’utilizzo del bancomat sottratto fraudolentemente, riconoscendo che l’istituto di credito non ha dimostrato, per sottrarsi all’obbligo di rifondere il maltolto al proprio cliente, che quest’ultimo ha agito in frode, dolo o colpa grave. Non è sufficiente, infatti, una generica censura di negligenza nella custodia delle credenziali di utilizzo dello strumento di pagamento per desumere una qualsiasi forma di responsabilità del titolare del bancomat.
«Siamo di fronte a una decisione molto importante – ha commentato l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito il risparmiatore – perché riconosce il diritto del titolare di un bancomat che non abbia agito in modo fraudolento, né con colpa grave a non subire alcuna perdita a seguito di furto, smarrimento o sottrazione. L’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto, infatti, come non basti, per l’istituto di credito, dimostrare la regolarità formale delle operazioni contestate (cioè che le operazioni siano state compite con il regolare utilizzo del Pin), ma serva, invece, l’indicazione di una serie di elementi di fatto che dimostrino le modalità esecutive delle operazioni contestate, dalle quali si possa trarre prova della colpa grave dell’utente».
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