Forlì, qualità dell’aria

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comune di forlìDa martedì 19 gennaio scattano le misure emergenziali di primo livello

FORLÌ – Visto il bollettino inviato in data odierna da parte di Arpae, si comunica che da martedì 19 gennaio 2021 entreranno in vigore le misure emergenziali di primo livello riguardanti le limitazioni della circolazione. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per due giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.

Oltre a quanto già previsto dall’ordinanza per il periodo dal 15 gennaio al 30 aprile 2021, per i due giorni consecutivi l’emissione del bollettino (cioè martedì 19 e mercoledì 20 gennaio) scatteranno ulteriori misure emergenziali fra le quali:
– l’ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4 (conformi direttiva 98/69/CE Riga B2 o successive);
– il divieto di utilizzo di stufe a biomassa (legna, pellet, cippato, altro) con prestazioni emissive inferiori alla classe 4 stelle, in presenza di impianti alternativi;
– l’abbassamento del riscaldamento fino ad un max. di 19 °C negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, a uffici e assimilabili, ad attività commerciali e assimilabili, ad attività sportive e 17 °C nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali e assimilabili. Sono esclusi dalle limitazioni ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
– il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani;
– il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.