FORLÌ – La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa il 4 febbraio del 2020 dal giudice del lavoro del Tribunale di Forlì che aveva condannato il datore di lavoro alla reintegrazione di un dipendente che era stato licenziato dopo l’amputazione di un dito sul posto di lavoro ed al pagamento di un risarcimento commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle spese di lite.
A difesa del lavoratore, con mansioni di magazziniere di una società operante nel settore della logistica, era intervenuto il sindacato Ugl, che con il segretario di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, racconta l’episodio: “A seguito di un infortunio sul lavoro, il nostro iscritto aveva subito l’amputazione della prima falange del dito medio della mano destra. Ma a seguito di giudizio di inidoneità alla mansione formulato dal medico competente, il datore di lavoro lo aveva licenziato. Abbiamo proposto ricorso alla Commissione medica che valutata la documentazione medica aveva revocato il giudizio autorizzando – di fatto – la ripresa del lavoro. Un invito non raccolto dal datore di lavoro, che ci ha costretto a ricorrere alle vie legali”.
Il lavoratore, con l’assistenza legale dell’avvocato giuslavorista Carlo Chiadini, attivato dall’Ugl, ha impugnato il licenziamento, e il giudice ha ribadito il principio secondo cui in caso di eventuale inidoneità alla mansione di un dipendente il datore di lavoro è preferibile non receda dal rapporto di lavoro frettolosamente, ma attenda lo spirare dei termini per il ricorso alla Commissione medica che potrebbe, come è accaduto in questo caso, revocare il giudizio espresso precedentemente dal medico competente.
E in linea con questi principi s’è espressa – con sentenza depositata oggi – anche la Corte di Appello di Bologna. E in particolare, il giudice ha rilevato come la scelta datoriale – sia stata “precipitosa” perché – sempre secondo la Corte di Appello – il recesso doveva necessariamente tenere conto della possibilità che il giudizio del medico competente fosse impugnato e sovvertito come in effetti è accaduto nel caso in questione.
“Soddisfazione” per questo pronunciamento dei giudici di Bologna a favore del lavoratore è stato espresso dal segretario dell’ Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice, che si è complimentato per il suo operato con l’avvocato giuslavorista Carlo Chiadini, ed ha ribadito che: “Una delle priorità del nostro sindacato è proprio la tutela dei lavoratori che vengono licenziati in modo improvvido o privati dei loro diritti di fronte a precise prescrizioni di legge. E con le due sentenze di primo e secondo grado a tutela del magazziniere abbiamo dimostrato che non molliamo la presa fino a che giustizia prevalga”.