Firmata dal sindaco Fabbri, divieti nelle giornate di giovedì, sabato e domenica fino al 22 novembre 2021

Ordinanza in materia di sicurezza urbana per contrastare gli assembramenti e per la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande e di generi alimentari nella zona di via San Romano

FERRARA – Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha firmato ieri un’Ordinanza in materia di sicurezza urbana per contrastare gli assembramenti e per la regolamentazione della vendita e del consumo di bevande alcoliche e non in qualsiasi contenitore e di generi alimentari nella zona di via San Romano, tra piazza Travaglio e piazza Trento e Trieste (vedi mappa scaricabile PDF).

L’ordinanza, che sarà in vigore nelle giornate di giovedì, sabato e domenica nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 22 novembre 2021, prevede specifici divieti di vendita e somministrazione di bevande e alimenti in determinate fasce orarie.

“Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle richieste giunte da molti residenti, delle segnalazioni delle forze dell’ordine e dell’esito del confronto portato avanti all’interno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.- dice il sindaco Alan Fabbri -. Si tratta di misure previste per un periodo definito, al termine del quale ne valuteremo l’efficacia ed eventuali nuove iniziative da adottare per la tutela del decoro. Ringrazio il vicesindaco Nicola Lodi che ha seguito con attenzione e con grande capacità di ascolto questa partita”.

Questo il testo integrale dell’Ordinanza firmata:

“il Sindaco RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

CONSIDERATO che sono state segnalate criticità diffuse nell’area urbana di Via San Romano, situata nel cuore del centro storico della Città, per la presenza di assembramenti di numerosi avventori di esercizi di vicinato, laboratori artigianali alimentari e pubblici esercizi che, dopo le ore 01.00, consumano nella Via San Romano e nella zona circostante bevande alcoliche, superalcoliche e di altro tipo acquistate in tali esercizi e da operatori del commercio su area pubblica;

RILEVATO che l’emergenza pandemica impone una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita di bevande alcoliche e non, applicata in zone urbane caratterizzate da una particolare incidenza di fenomeni di assembramento e di disturbo alla convivenza civile, pregiudizievoli per l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica;

RILEVATO che una limitazione della vendita di bevande alcoliche, superalcoliche o di altro tipo per gli esercizi commerciali di vicinato, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i laboratori artigianali alimentari agevola i servizi di controllo delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale finalizzati alla verifica del rispetto delle misure di contrasto dell’emergenza sanitaria, creando condizioni migliori per evitare la formazione di assembramenti;

RAVVISATA la necessità di rafforzare il dispositivo di controllo a partire dalle ore 01.00, evitando che gli esercizi commerciali di vicinato ed i laboratori artigianali, che nelle ore notturne avendo esaurito la loro funzione di vendita di generi alimentari sono dediti esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche o superalcoliche o di altro tipo, possano favorire in tal modo fenomeni di attrazione e assembramento di un numero consistente di avventori e consumatori di tali bevande che stazionano nell’area oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la misura adottata con il presente provvedimento intende rispondere esclusivamente all’esigenza di assicurare la salute pubblica e la sicurezza urbana oltreché il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

ATTESO che la maggior parte degli assembramenti si sono determinati anche in prossimità degli esercizi commerciali indicati nella planimetria allegata e di conseguenza per evitare nocumento alla sicurezza urbana ed il rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19 occorre intervenire con specifici divieti atti a scoraggiare la formazione di assembramenti;

RITENUTO pertanto necessario adottare, in relazione a comprovate ed evidenti esigenze di prevalente interesse pubblico, misure idonee a garantire la sicurezza urbana, anche al fine di non vanificare l’impegno profuso ed i risultati fin qui ottenuti dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale;

RITENUTO pertanto necessario adottare uno specifico divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altro tipo di bevanda oltre ad ogni genere alimentare dalle ore 01.00 nelle aree e spazi pubblici delle zone indicate nella planimetria allegata nei giorni di giovedì, sabato e domenica, avendo rilevato maggior afflusso nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato, al fine anche di evitare il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori delle bevande alcoliche, superalcoliche o di altro tipo che può costituire non solo fonte di pericolo per l’incolumità delle persone che abitano o transitano in quelle aree ma anche contribuire ad incrementare il degrado urbano;

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

O R D I N A

a decorrere da mercoledì 20 ottobre 2021 e sino a lunedì 22 novembre 2021

nei giorni di giovedì, sabato e domenica

all’interno dell’area ricompresa nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore rosso:

1 – per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: divieto di somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore e vendita di generi alimentari anche da asporto dalle ore 01.00 alle ore 06.00;

2 – per gli esercizi di vicinato divieto di vendita di generi alimentari e di qualsiasi altra bevanda dalle ore 01.00 alle ore 06.00, giacché la vendita di bevande alcoliche, superalcoliche è già di per sé vietata a partire dalle ore 24 ex art. 6 comma 2-bis del D.L. 117/2007;

3 – per i laboratori artigianali alimentari: divieto di vendita di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore e di generi alimentari dalle ore 01.00 alle ore 06.00;

4 – per tutte le forme speciali di commercio in genere, compresi operatori del commercio su area pubblica, divieto di somministrazione e vendita anche da asporto di bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda posta in qualsiasi contenitore e di generi alimentari dalle ore 01.00 alle ore 06.00.

E’ fatto divieto di detenere e consumare dalle ore 01.00 alle ore 06.00 bevande alcoliche, superalcoliche di qualsiasi gradazione e altre bevande poste in qualsiasi contenitore nell’area pubblica di Via San Romano come evidenziata nella planimetria allegata e nei giorni indicati.

E’ fatto divieto di abbandono in qualsiasi orario nelle aree indicate di contenitori di vetro, di metallo o di altro materiale da parte di chiunque.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è immediatamente esecutiva.

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono le sanzioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana e dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000; nei casi di reiterata inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta fermo quanto previsto in tema di sanzioni per violazioni delle misure di prevenzione sanitaria.

La presente ordinanza, in considerazione dell’alto numero di destinatari, rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi, pubblicata nel sito web istituzionale e trasmessa altresì al Corpo di Polizia Locale, alla Questura di Ferrara, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia e per opportuna conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ferrara.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare il presente provvedimento.

La comunicazione della presente ordinanza alle Associazioni di categoria ed agli esercenti interessati dalla presente ordinanza ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell’atto.

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dall’esecutività dell’atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

IL SINDACO Alan Fabbri

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Pubblicato da
Roberto Di Biase

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