PARMA – Lo sciopero del trasporto aereo di domani genererà diversi disservizi. Ecco un’utile guida elaborata da Confconsumatori per fornire ai passeggeri alcune informazioni sui loro diritti utili da subito, anche in aeroporto.
Sono diversi i soggetti che hanno promosso lo sciopero: personale dipendente società di handling aeroportuale, lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto, personale navigante Soc. Vueling S.A., personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air, che effettua come vettore operativo voli di Ryanair.
I VOLI DA GARANTIRE – Anche in presenza di uno sciopero vi sono delle fasce orarie nelle quali i voli devono regolarmente essere effettuati: dovrà essere garantita la regolare circolazione di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza, secondo gli orari pubblicati, nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, nonché dei voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle stesse fasce.
Le tutele sono diverse in base ai soggetti che scioperano.
OBBLIGO DI ASSISTENZA PER TUTTI – Spetta a tutti i passeggeri, sia che si verifichi un ritardo, sia che il volo sarà cancellato, l’assistenza. L’obbligo di assistenza è previsto dal Regolamento comunitario n. 261/2004 ed è sempre dovuto. Quindi le compagnie che non vi provvederanno violeranno la normativa e saranno passibili di sanzione da parte dell’Enac. Invitiamo pertanto i passeggeri a segnalare i casi all’Enac inviando reclamo e chiedendo l’apertura di un procedimento sanzionatorio.
COS’È L’ASSISTENZA – L’assistenza consiste in pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo nel caso in cui sia necessario, trasferimento dall’aeroporto all’eventuale luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
SE IL VOLO È CANCELLATO – In caso di cancellazione del volo il passeggero ha poi diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
1) rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
2) imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
3) rinvio dell’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
La compagnia ha l’obbligo di offrire la riprotezione su volo alternativo, ma la scelta è rimessa al passeggero che decide liberamente cosa fare.
INDENNIZZO: SOLO SE SCIOPERA IL PERSONALE DELLA COMPAGNIA – Le tutele si differenziano invece per la compensazione pecuniaria, che spetta solo nel caso in cui a scioperare è il personale della compagnia aerea. La Corte di giustizia europea ha stabilito che la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente. La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. Dunque, come qualsiasi datore di lavoro, un vettore aereo che abbia a che fare con uno sciopero del suo personale, motivato da rivendicazioni connesse alle condizioni di lavoro e di retribuzione, non può sostenere di non avere alcun controllo su tale movimento. Ne consegue che, in caso di cancellazione o ritardo, ai passeggeri dovrà essere corrisposta la compensazione nella misura di 250, 400 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta.
Al contrario per i disservizi causati per lo sciopero di personale non appartenente alla compagnia aerea nessuna compensazione spetta ai passeggeri.
LO SCIOPERO DI DOMANI. Se quindi lo sciopero di domani è proclamato sia dal personale di servizi in aeroporto che da quello di due compagnie concorrono due fattispecie diverse. In questo caso le due compagnie il cui personale sciopererà non potranno addebitare la responsabilità solo al personale dei servizi aeroportuali. Infatti vi è una loro responsabilità, autonoma e concorrente, almeno nella misura del 50%, alla quale non possono sottrarsi. Ne consegue il diritto del passeggero ad avere corrisposta la compensazione nella misura del 50%.
Diversa la questione per le compagnie il cui personale non sciopererà, che non saranno tenute a corrispondere nessuna compensazione ma che dovranno comunque garantire tutte le altre tutele viste sopra.
RISARCIMENTI DANNI SUPPLEMENTARI: NIENTE SCUSE – Medesime considerazioni vanno fatte per il risarcimento dei danni supplementari, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 261/2004. Oltre la compensazione pecuniaria, se il passeggero ha subito ulteriori danni derivanti dallo sciopero, un risarcimento è dovuto solo nel caso di sciopero indetto da personale della compagnia. Si tratta delle spese a cui i passeggeri sono stati costretti ad andare incontro a causa del volo cancellato o ritardato. Ne è un esempio quando, in caso di mancata riprotezione o di riprotezione proposta con orario o girono ragionevole, i passeggeri per raggiungere il luogo di destinazione sono stati costretti ad acquistare biglietti di altra compagnia. Oppure, non avendo ricevuto ospitalità in albergo in seguito alla riprotezione per il giorno successivo, sono stati costretti a pagare le relative spese autonomamente, compreso il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa. Queste spese e, in generale, tutte le spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere devono essere documentate e rimborsate. Consigliamo quindi di inoltrare formale richiesta alla compagnia allegando copie delle relative ricevute.
È necessario prestare la massima attenzione perché sicuramente le compagnie cercheranno di fare confusione sul motivo del disservizio causato dallo sciopero scaricando su altri la responsabilità.
«Ci auguriamo responsabilità da parte delle compagnie che nella giornata di domani garantiranno ampie tutele ai passeggeri in aeroporto, offrendo assistenza e riprotezione. Confidiamo poi che provvederanno a corrispondere indennizzi e risarcimenti, evitando di sfiancare i consumatori con illegittimi dinieghi e costringendoli così ad agire in giudizio per ottenere i propri diritti» dichiarano l’avvocato Marco Festelli, presidente nazionale di Confconsumatori, e l’avvocato Carmelo Calì, vicepresidente e responsabile nazionale Trasporti e Turismo dell’associazione.
Per informazioni e assistenza invitiamo a contattare lo Sportello del turista scrivendo una mail a sportelloturista@confconsumatori.it o a telefonare al numero 340 7289212.
In alternativa è possibile contattare gli sportelli territoriali Confconsumatori presenti sul nostro sito: www.confconsumatori.it