“La prolungata chiusura dei pubblici esercizi e le norme anticontagio – spiegano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore al Commercio, Stefano Cavalli – a partire dalla necessità di evitare assembramenti e garantire il giusto distanziamento tra i clienti, hanno fortemente penalizzato le attività. Per questo siamo intervenuti da subito, confrontandoci con tutti i soggetti interessati, con una disposizione che permettesse di richiedere nuovi spazi esterni o di ampliare quelli esistenti con concessioni di suolo pubblico a titolo gratuito. Una misura che rinnoviamo oggi fino al prossimo 31 marzo, proseguendo il sostegno all’attività dei pubblici esercizi della città, nel momento in cui siamo ancora costretti a far fronte all’emergenza sanitaria e alle necessarie disposizioni anticontagio. Proprio per questo, rimane comunque fondamentale la collaborazione di titolari, personale e dei cittadini al fine del rispetto delle norme di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio”.
Il provvedimento stabilisce che ‘le nuove occupazioni o gli ampliamenti degli spazi esterni delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/91 richiesti sulla base dei criteri previsti dalle delibere di Giunta Comunale n. 95 del 22/05/2020 e n. 109 del 12/06/2020, siano consentiti in via emergenziale sino al 31 marzo 2021’.
Inoltre, “che le occupazioni di suolo pubblico concesse alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/91, sulla base dei criteri previsti dalle delibere di Giunta Comunale n.95 del 22/05/2020 e n. 109 del 12/06/2020, vengano automaticamente prorogate al 31 marzo 2021. La proroga non comporta la necessità di presentare alcuna domanda e di rilasciare alcun provvedimento da parte del Comune”.
Le occupazioni sono esonerate dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone che entra in vigore il 1° gennaio 2021 in sostituzione del canone COSAP) ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020,convertito dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020.
Le imprese di pubblico esercizio interessate (di cui all’art. 5 della Legge n. 287/91) sono:
a) ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;
b) bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, gastronomie e prodotti similari;
c) esercizi di cui alle lettere a) e b),in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
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