Da venerdì 21 agosto a mercoledì 30 settembre in area Gad, ma anche Arianuova, via Bologna e via San Romano
FERRARA – Chiusura alle 21 per i negozi e le medie e grandi strutture di vendita e al massimo a mezzanotte per i bar, ma anche i ristoranti, le pizzerie, i circoli, i chioschi, kebabbari e piadinari che si trovano nelle zone di Ferrara dove si registrano i maggiori episodi di degrado e criminalità. Ad annunciare la stretta sulle attività commerciali che somministrano bevande è il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi, che nella conferenza stampa di oggi (venerdì 21 agosto 2020) ha presentato la nuova “Ordinanza per contrastare il degrado urbano e gli effetti dell’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del territorio comunale” in vigore da venerdì 21 agosto a mercoledì 30 settembre 2020 con una serie di limitazioni articolate in maniera diversa in base alla tipologia di commercio e all’area della città in cui si trovano.
“L’ordinanza – fa notare il vicesindaco Lodi – è basata sulle note che riassumono le attività di contrasto alla criminalità portate avanti dalla Questura e allarga il perimetro d’azione su un’area della città che comprende anche tutto il tratto di via Bologna, a partire dall’incrocio con via Mambro, fino a piazza Travaglio e via San Romano. Limitazioni sono previste poi già dalle 21 in tutta la zona Gad, dove si trovano una quarantina di pubblici esercizi di somministrazione alimentare, con divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi tipo di contenitore. È stato inserito anche uno stop alle vendite alle 21 per tutti gli esercizi commerciali di vicinato con tipologia alimentare e mista in un’area aggiuntiva tra via Arianuova e le vie Ariosto, Cosmè Tura, Armari, viale Cavour e le vie Barriere e Belvedere”. A illustrare nei dettagli l’ordinanza sono intervenuti anche gli ispettori di Polizia locale Roberto Talmelli e Roberto Accorsi.
LA SCHEDA – L’ordinanza prevede limitazioni di orario di apertura e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore a partire da venerdì 21 agosto 2020 e sino a mercoledì 30 settembre 2020 in alcune aree del territorio comunale.
In particolare le limitazioni riguardano la gestione dei locali commerciali all’interno e sul perimetro dell’area ricompresa tra Viale Oberdan, Via San Giacomo dall’incrocio con Viale Oberdan al Piazzale della Stazione, Piazzale della Stazione, Via Renzo Felisatti sino a Via Bianchi, Via Bianchi, Viale Tumiati, Viale Belvedere, Via delle Barriere, Via Mario Poledrelli, Viale V. Veneto, Via Monte Nero, Corso Isonzo, Via Sardi, Via Lucchesi, Via Garibaldi, Via Aldighieri, Via Celio Calcagnini, Via della Grotta, Via Rampari S.Paolo, Corso Isonzo, Via Agnelli, Viale IV Novembre, Corso Piave, Via Ludovico Ticchioni (nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore arancione):
1) per gli esercizi di vicinato e le medie-grandi strutture di vendita settore alimentare e misto: obbligo di chiusura dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
2) per i laboratori artigianali alimentari: obbligo di chiusura dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
3) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati con licenza di somministrazione di alimenti e bevande: obbligo di chiusura dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
4) per i titolari di licenza di commercio alimentare ambulante su area pubblica e/o somministrazione dislocati nelle aree interessate dalla presente ordinanza (c.d. piadinari): divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 06 del giorno successivo; resta consentito il consumo sul posto nelle aree di consumo attrezzate ed autorizzate per la somministrazione con il servizio al tavolo;
5) per i distributori automatici di bevande alcoliche ubicati nelle aree interessate dalla presente ordinanza: obbligo di chiusura dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo.
In aggiunta ai provvedimenti sopracitati, all’interno e sul perimetro dell’area ricompresa tra Via Ortigara, sul lato dei numeri civici pari, nel tratto che va da Via Arturo Cassoli a Corso Piave; Corso Piave sino a Via San Giacomo; Piazzale della Stazione; Via Orsini; Via Cesare Battisti sino a P.le della Castellina; Piazzale della Castellina; Via Nazario Sauro; Via Leo Gavioli; Via Ticchioni sino a Via Cassoli; Via Cassoli sino a Via Ortigara (nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore rosso)
1) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli con licenza di somministrazione di alimenti e bevande: obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
2) per i laboratori artigianali alimentari: obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo e divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle 21 alle 6 del giorno successivo;
All’interno e sul perimetro dell’area ricompresa tra Via Arianuova (tratto da Viale Belvedere sino a Via Ariosto); Via Ariosto; Via Cosmè Tura; via degli Armari, sino a viale Cavour; Viale Cavour sino a Via delle Barriere; Via delle Barriere; Viale Belvedere sino a Via Arianuova; e lungo l’asse costituito dalle vie San Romano, Piazza Travaglio, via Bologna sino a via Mambro (nella cartografia allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, area tracciata in colore giallo)
1) per gli esercizi commerciali di vicinato e per le medie/grandi strutture di vendita con tipologia alimentare e mista: obbligo di chiusura dalle 21 alle 6 del giorno successivo;
Sono fatte salve eventuali deroghe per le attività svolte nell’ambito di iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall’Amministrazione Comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate.
Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – il vicesindaco Nicola Lodi e gli ispettori di polizia locale Roberto Accorsi e Roberto Talmelli