Ciò riguarda i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un determinato periodo di tempo.
I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati solo in due periodi dell’anno con le seguenti decorrenze:
– periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania per 60 giorni (quindi, nel caso specifico dal 5 gennaio 2019)
– periodo estivo: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni (quindi, dal 6 luglio 2019)
E’ obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quella che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinari.
I commercianti non devono preventivamente comunicare la data di inizio e la durata dei saldi.
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