Così come da indicazione dal legislatore, sarà sottoposto ai controlli sul possesso del green pass indistintamente tutto il personale dipendente e tutti i soggetti esterni che svolgono servizio lavorativo nei locali dell’Ente. Allo stesso modo saranno sottoposti a verifica della certificazione i titolari di cariche elettive e i rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo. Il provvedimento invece non riguarda il personale educativo e scolastico e il personale delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, già interessato da precise disposizioni.
A livello pratico, i controlli saranno effettuati all’ingresso delle diverse sedi di lavoro, dove un addetto attraverso un dispositivo dotato di specifica app accerterà la validità della certificazione. L’attività di verifica sarà effettuata nel rispetto della tutela della privacy richiesta dal legislatore, dunque non sarà possibile raccogliere informazioni sulla tipologia di certificazione verde (registrare cioè se il dipendente è vaccinato, se è guarito da Covid o se si è sottoposto a tampone). Ciò comporta la necessità di sottoporre a controllo giornaliero tutti i dipendenti, anche se vaccinati. I soggetti incaricati dei controlli saranno tenuti a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e dovranno quotidianamente comunicare solo ai referenti indicati dal dirigente responsabile i nominativi dei dipendenti che si sono presentati all’ingresso della sede di lavoro sprovvisti del green pass. La normativa prevede che il personale sprovvisto della certificazione verde (sia perché abbia comunicato di esserne privo, sia perché ne sia risultato privo al controllo) non potrà accedere al luogo di lavoro. Tale personale è inoltre considerato “assente ingiustificato” e per i giorni di assenza non avrà diritto a ricevere il trattamento economico e previdenziale. La condizione di assenza ingiustificata e la conseguente sospensione del trattamento economico perdureranno fino al momento in cui il dipendente produrrà la documentazione richiesta e comunque non oltre il 31 dicembre, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e di validità del decreto legge.
Sul piano del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata determinata dall’assenza del green pass non comporterà responsabilità e quindi sanzioni disciplinari in capo al dipendente, che invece sono previste nel caso in cui il personale sprovvisto della certificazione verde Covid-19 sia entrato, nonostante il divieto di accesso, nel luogo di lavoro (ad esempio perché ha eluso i controlli agli ingressi). In tal caso la legge prevede che la violazione sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui applicazione compete al Prefetto. Identica sanzione pecuniaria è prevista anche per i dirigenti responsabili che non svolgeranno i controlli sul rispetto dei nuovi obblighi.
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