Contrasto al degrado: i provvedimenti previsti in zona Gad in tema di consumo di bevande alcoliche

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Ordinanza del Sindaco di Ferrara in vigore dall’11 luglio al 28 agosto 2023

FERRARA – Sarà in vigore dalle 17.00 di martedì 11 luglio alle 01.00 di lunedì 28 agosto 2023 l’Ordinanza firmata dal Sindaco di Ferrara “per contrastare fenomeni di degrado urbano correlati al consumo e all’abuso di bevande alcoliche” in alcune aree del territorio comunale.

Questo il dispositivo dell’Ordinanza:

[Il Sindaco ordina] – dalle ore 18.00 di martedì 11 luglio 2023 alle ore 01.00 di lunedì 28 agosto all’interno dell’area cittadina compresa tra le seguenti vie: via Oberdan, via S.Giacomo dall’incrocio con via Oberdan al piazzale della Stazione, piazzale della Stazione, via Felisatti fino a via Bianchi, via Bianchi, via Tumiati, viale Belvedere, via Ortigara, via Barriere, via Poledrelli compresa via Manini, viale V.Veneto, via Monte Nero, corso Isonzo, via Sardi, via Lucchesi, via Calcagnini, via della Grotta, via Rampari S. Paolo, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre, corso Piave, via Ticchioni, corso Porta Po, dall’incrocio con viale Belvedere fino all’incrocio con via Primo Maggio, via Porta Catena lato civici pari fino a via Tumiati (v. mappa in allegato):

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze, ad esclusione delle aree autorizzate e concesse dall’amministrazione come distese tavoli, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 del giorno seguente;

2. il divieto di detenzione sulla pubblica via di qualsiasi bevanda contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido, al di fuori delle immediate pertinenze dei locali;

3. obbligo di chiusura dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo rivolto agli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica;

4. il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore rivolto agli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

5. obbligo di chiusura dalle ore 1.00 alle ore 5.00 rivolto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

6. il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido rivolto ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione (compresi i circoli privati), degli esercizi di vicinato alimentare e misto e delle attività artigianali alimentari, a posto fisso o su area pubblica;

7. negli orari stabiliti il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche viene esteso anche ai distributori automatici.

Il presente provvedimento ha efficacia anche per gli esercizi che hanno un ingresso secondario sulle vie indicate.

I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente e per le attività di ristorazione limitatamente al servizio al tavolo.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell’ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall’Amministrazione comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall’art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs. 267/2000; alle infrazioni delle prescrizioni che sono disposte con la presente Ordinanza, a seconda della specifica violazione accertata, conseguono inoltre le sanzioni stabilite dagli artt. 46 e 47 del Regolamento di Polizia Urbana.