L’area interessata dall’Ordinanza è quella della zona Giardino Arianuova Doro compresa nel perimetro: via Oberdan, via S.Giacomo dall’incrocio con via Oberdan al piazzale della Stazione, piazzale della Stazione, via Felisatti fino a via Bianchi, via Bianchi, via Tumiati, viale Belvedere, via Barriere, via Poledrelli compresa via Manini, viale V.Veneto, via Montenero, corso Isonzo, via Sardi, via Lucchesi, via Calcagnini, via Della Grotta, via Rampari S.Paolo, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre, corso Piave, via Ticchioni, e inoltre, corso Porta Po, dall’incrocio con viale Belvedere fino all’incrocio con via Primo Maggio.
Questo il dispositivo dell’Ordinanza:
1) è vietato consumare bevande alcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze ad esclusione delle aree autorizzate come distese tavoli, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
2) agli esercizi di vicinato e alle medie /grandi strutture di vendita alimentare e misto, obbligo di chiusura dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;
3) ai laboratori artigianali alimentari
– obbligo di chiusura dalle ore 0.30 alle ore 6 del giorno successivo;
– divieto di vendita per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 di ogni serata.
4) agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
obbligo di chiusura dalle ore 0.30 alle ore 5 del giorno successivo
divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 21.30 di ogni serata
5) per i c.d. “piadinari” (titolari di licenza di commercio alimentare ambulante e/o somministrazione) dislocati nelle zone interessate dalla presente ordinanza, e’ vietata la vendita per asporto degli alcolici dalle ore 21.30 di ogni serata; resta consentito il consumo sul posto nelle aree attrezzate ed autorizzate per la somministrazione.
6) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21.30 è esteso anche ai distributori automatici, con il limite alle ore 7 (sette)
7) i divieti di cui ai punti precedenti non si applicano in occasione del servizio a domicilio del cliente.
8) sono fatte salve eventuali deroghe per le attività svolte nell’ambito delle iniziative e manifestazioni pubbliche temporanee, organizzate, patrocinate o comunque incentivate dall’amministrazione comunale, in quanto volte a bonificare le aree degradate.
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