Legittimo chiedere il rimborso di biglietti aerei e pacchetti turistici per la Cina, ma attenzione a chi non lo mette in pratica
PARMA – L’emergenza Coronavirus “2019-nCoV” sta condizionando anche il settore dei trasporti aerei, con migliaia di voli annullati e rinunce da parte dei viaggiatori che non sempre si vedono rimborsare il volo o il pacchetto turistico acquistato.
Lo svilupparsi del virus, oltre a suscitare legittime domande sulla salute, ha fatto insorgere in molti consumatori che hanno programmato di recarsi in Cina, dubbi su cosa fare e su quali siano i propri diritti. Le questioni sono sostanzialmente due e riguardano coloro che hanno acquistato pacchetti turistici e chi, invece, un biglietto aereo.
PACCHETTI TURISTICI
I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico che comprende la visita in Cina possono tranquillamente recedere prima della partenza.
A prevederlo è il Codice del Turismo che recita: «In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».
E, prima ancora dell’espressa previsione legislativa, la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva riconosciuto legittimo il recesso. Se quindi dovessero verificarsi dei dinieghi è consigliabile formulare subito una contestazione e, in ogni caso, comunicare per tempo il recesso per iscritto.
BIGLIETTO AEREO
Anche su questo aspetto nessun problema. Infatti l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato il 31 gennaio 2020 che su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali ha provveduto a sospendere tutti i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina, fino a nuove comunicazioni.
I voli saranno quindi cancellati a causa di una circostanza eccezionale e, in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004, il passeggero in questi casi ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna decurtazione. Anche in questo caso, qualora ci fossero dei dinieghi, Confconsumatori consiglia di contestare, insistere per il rimborso e segnalare all’Enac la violazione del Regolamento.
Da questo punto di vista Confconsumatori in queste ore ha ricevuto segnalazioni di consumatori ai quali alcuni travel provider – che si occupano di acquisto on line dei biglietti – hanno proposto un parziale rimborso inviando messaggi che prevedono una limitazione di 64 ore per l’accettazione. Tale comportamento è del tutto illegittimo e l’associazione ha già provveduto a fare la dovuta segnalazione all’ENAC, riservandosi di farne altra all’Antitrust essendo evidente che ci troviamo di fronte ad una pratica commerciale scorretta. Si segnala quindi ai consumatori di fare attenzione e, qualora lo ricevessero, di non accettare questa forma di rimborso.
«Ci auguriamo – ha dichiarato Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori – che i legittimi diritti dei consumatori sulla questione non subiscano intralci nel riconoscimento, con eccezioni infondate e pretestuose, come purtroppo avvenuto in passato».
Gli sportelli di Confconsumatori sono a disposizione per consulenza e assistenza https://www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/