Da quest’anno abitazioni principali esenti da entrambi i tributi
CESENA – Domani 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata di Imu e Tasi.
Quest’anno la scadenza non riguarda le abitazioni principali: per effetto della Legge di Stabilità 2016, infatti, per le prime case è stata cancellata anche la Tasi, così come era successo anno scorso per l’Imu. Sole eccezioni le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che continuano a essere soggette a entrambi i tributi.
Entrando nel dettaglio, la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) resta solo per fabbricati rurali strumentali, mantenendo la stessa aliquota del 2015, pari al 1 per mille, e per i “beni merce” delle imprese di costruzione; in questo caso, però, l’aliquota è stata ridotta, scendendo dal 3,3 per mille dello scorso anno all’attuale 2,5 per mille.
Per quanto riguarda l’Imu sono state confermate le stesse aliquote 2015:
– aliquota ordinaria dell’1,06% per fabbricati, terreni agricoli (anche incolti) ed aree fabbricabili;
– aliquota ridotta dello 0,6%;per le abitazioni principali e assimilate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– aliquota ridotta dell’0,86% per agli immobili affittati come abitazioni principali, secondo l’apposito contratto agevolato, e per quelli locati a studenti universitari, secondo l’apposito contratto transitorio;
– aliquota ridotta dell’076% per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1^ grado che la utilizzano quale abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Varie le novità introdotte dalla normativa nazionale.
Sul fronte dei terreni agricoli, è tornata l’esenzione dal pagamento per i terreni agricoli collinari in zona svantaggiata (già in vigore per l’Ici e poi l’Imu fino al 2014). Esentati anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
Infine, prevista dalla Legge di Stabilità 2016 anche riduzioni Imu per gli alloggi concessi in comodato a parenti di primo grado (- 50% dell’importo) e per gli immobili locati a canone concordato (- 25%).
In alcuni casi queste agevolazioni possono sommarsi a quelle previste, in termini di aliquote ridotte, dal Comune.