Certificazione verde Covid 19: sospesi 7 dipendenti del Comune di Rimini non in regola

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L’assessore alle risorse umane Bragagni: “Continueremo con i controlli a tutela della salute del nostro personale, che ringrazio per il grande lavoro di queste settimane”

palazzo del municipio RiminiRIMINI – Sono sette i dipendenti del Comune di Rimini sospesi dall’attività lavorativa perché inottemperanti alle normative in materia di certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.

“Un provvedimento necessario, che conferma l’attenzione dell’ente nell’applicare in maniera scrupolosa le normative in vigore, con l’obiettivo di tutelare la salute dei nostri dipendenti – è il commento dell’assessore alle politiche dello sviluppo delle risorse umane Francesco Bragagni – E proprio ai dipendenti voglio rivolgere un grande ringraziamento per il lavoro di queste ultime settimane. Nonostante le difficoltà legate alle assenze per quarantene, isolamenti e contagi, il nostro personale infatti sta continuando a garantire l’operatività degli uffici e dei servizi rivolti ai cittadini. Proprio per continuare a tutelare il nostro personale, continueremo a mantenere alta l’attenzione con controlli rigorosi anche sul rispetto delle nuove misure governative che saranno applicate a partire dal prossimo 15 febbraio” 

Si ricorda che la normativa vigente prevede l’obbligo di possedere il green pass “base” per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Per alcune specifiche categorie – personale delle strutture della Polizia locale e delle scuole e nidi d’infanzia – è invece obbligatoria la vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

A decorrere dal 15 febbraio invece, in virtù del decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento; avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Resta confermato l’obbligo vaccinale per tutto il personale delle strutture della Polizia locale e delle scuole e nidi d’infanzia, senza distinzione di età.