Ferrara

Capodanno: una Festa di piazza partecipata e sicura: le modalità di accesso e i dispositivi per la sicurezza di tutti

Prescrizioni ed indicazioni valide il 31 dicembre e 1 gennaio a Ferrara

FERRARA – La Sicurezza in occasione dello Spettacolo in Piazza e l’Incendio del Castello Estense (31 dicembre 2017 – 1 gennaio 2018) sarà tutelata da un sistema integrato di prevenzione, protezione e vigilanza che coinvolge Organizzazione, Comune, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa ed Istituti di Vigilanza Privati al fine di consentire alle migliaia di persone presenti di festeggiare in grande serenità l’arrivo dell’Anno Nuovo.

L’area soggetta a presidio e controllo sarà quella attorno al Castello Estense (Piazza e Largo Castello, Piazza Repubblica, Piazza Savonarola e Corso Martiri della Libertà) incluse le principali vie di accesso (Viale Cavour, Corso Ercole I d’Este, Corso della Giovecca, Via Borgo dei Leoni, Via Frizzi, Via Baruffaldi, Via della Luna e Via Cairoli).

VARCHI E PARCHEGGI (Ordinanza di Viabilità)

Gli ingressi e le uscite per il pubblico saranno 4:

– Corso Martiri della Libertà,

– Corso della Giovecca,

– Corso Ercole I d’Este

– Viale Cavour.

Uscite esclusivamente di sicurezza saranno allestite in Via Borgo dei Leoni, Via Cairoli, Via della Luna, Via Baruffaldi e Via Frizzi.

Il tratto di Viale Cavour e Corso della Giovecca compreso tra Via Spadari e Via Palestro sarà interdetto al traffico a partire dalle ore 16.00 e fino al termine della Manifestazione per il posizionamento dei new jersey.

Dalle 19.30 al termine della manifestazione viale Cavour sarà percorribile fino all’incrocio con le vie Contrada della Rosa e Fausto Beretta con direzione obbligatoria in queste die vie (vedi Ordinaza per dettagli).

[L’Ordinanza di Viabilità emessa dalla Polizia Municipale Terre Estensi – scaricabile in fondo alla pagina – descrive in dettaglio i provvedimenti riportati in sintesi nel presente comunicato].

Oltre ai parcheggi normalmente attivi [es. Via Kennedy (Centro Storico), Piazza Travaglio, Bastione Baluardi, Via Palestro (San Guglielmo), Via Arianuova (Diamanti), Piazza Sacrati, Piazza Beretta, Via Darsena (Ex Mof), Controviali Viale Cavour fino a piazza Beretta-Contrada della Rosa] sarà destinata ad area di sosta anche la corsia centrale di Viale Cavour.

Si consiglia, pertanto, di non affollare l’ingresso in Corso Martiri della Libertà, sfruttando anche gli altri 3 varchi di accesso. L’ingresso sarà soggetto a controllo a partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 03.00.

ORDINANZA E REGOLAMENTO

In base all’Ordinanza contingibile e urgente emessa (Divieto di accesso con contenitori di vetro, metallo ed altro materiale rigido nell’area riservata al ‘Capodanno a Ferrara’ – testo scaricabile in fondo alla pagina) e al Regolamento di Polizia Urbana della città di Ferrara attualmente in vigore (art. 6 FUOCHI PIROTECNICI E PETARDI e art. 46 VENDITA DI BEVANDE – vedi sotto testi articoli e link alla pagina ufficiale del Comune), non potranno essere introdotti nell’area presidiata bottiglie in vetro, lattine, petardi ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno alle persone ed alle cose. Gli operatori agli ingressi potranno, pertanto, chiedere l’apertura di borse e zaini per il controllo del contenuto.

Gli esercizi pubblici all’interno dell’Area soggetta a presidio non potranno vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e/o metallo a partire dalle ore 19.00 del 31/12/2017 fino alle ore 06.00 del 01/01/2018.

(Comunicato a cura degli organizzatori e del Comune di Ferrara)

DOCUMENTAZIONE:

Regolamento di Polizia Urbana della città di Ferrara [Delibera Consiliare n.6/20422/17 del 13/03/2017 e Deliba di Giunta n.38976/2017 del 04/04/2017 modificato con D.C.C n.5 -P.G. 86171 del 31/07/2017]

http://servizi.comune.fe.it/8558/attach/vigili/docs/regolamento_polizia_urbana_20170731.pdf

Art. 6 – FUOCHI PIROTECNICI E PETARDI – 1. È vietato a chiunque non è titolare della licenza prevista dall’art. 57 del TULPS, né autorizzato all’attuazione di manifestazioni pirotecniche, di effettuare e fare effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 46 – VENDITA DI BEVANDE – 1. Al fine di garantire la sicurezza dei centri abitati, l’incolumità pubblica e l’igiene del suolo, durante le ore notturne, dalle 21.30 alle 6.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro, metallo o altro materiale rigido, anche per mezzo dei distributori automatici, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali. E’ fatta salva la consegna a domicilio. Non è vendita per – 43 – asporto quella finalizzata al consumo entro i locali e nelle relative aree di pertinenza autorizzate. 2. In casi particolari e per aree espressamente circoscritte, anche in orari diversi da quelli indicati nel primo comma, l’Amministrazione Comunale può interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni la vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore, ovvero di qualsiasi genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido, qualora detta vendita, sulla base di riscontri circostanziati, risulti collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana. Può inoltre disporre limitazioni e divieti al consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. 3. Esternamente ai locali degli esercizi, è vietata la collocazione di spinatrici di bevande alcoliche, se non in occasione di particolari manifestazioni e se all’uopo autorizzate o altrimenti già concesse. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 300,00.

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Pubblicato da
Roberto Di Biase

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